I lavoratori co.co.co. che perdono il lavoro possono fare domanda per richiedere la Dis-Coll, l’indennità appositamente prevista per la categoria ed erogata dall’Inps. Ecco cosa prevede e come funziona. Cosa si intende per Dis-Coll? Si tratta di una indennità di disoccupazione mensile. È stata istituita in via sperimentale dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e poi resa strutturale dalla legge 22 maggio 2017, n. 81. Sono interessati:
- i collaboratori coordinati e continuativi;
- gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Viene quindi riconosciuta ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, non pensionati, privi di partita IVA che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Di conseguenza, l’indennità non spetta a:
- collaboratori titolari di pensione;
- titolari di partita IVA;
- sindaci, amministratori o revisori di società, associazioni o altri enti con o senza personalità giuridica.
I requisiti per la presentazione sono:
- lo stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione;
- avere almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso.
La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio. I giorni decorrono dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca con borsa di studio. Va inoltrata attraverso il sito dell’Inps, oppure in alternativa:
- tramite patronati e intermediari dell’ente;
- via Contact Center ai numeri 803 164 (rete fissa, gratuito) o 06 164 164 (rete mobile).
HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACI Che differenza c’è tra NASpI e Dis-Coll? La Dis-Coll non è l’unica indennità erogata dall’Inps in caso di perdita di lavoro. Nel sistema italiano è prevista per esempio anche la NASpI, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. Le due misure però non sono cumulabili, perchè hanno una platea di lavoratori diversa:
- la Dis-Coll è stanziata a favore di lavoratori con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- la NASpI è una indennità mensile di disoccupazione per i lavoratori con un contratto di lavoro subordinato e di somministrazione.
Si tratta di una differenza sostanziale. Nel dettaglio, la NASpI è rivolta a:
- lavoratori con 13 settimane di contribuzione nei quattro anni prima della data di cessazione del lavoro;
- lavoratori con 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi prima della data di cessazione del lavoro.
Il beneficiario deve inoltre:
- sottoscrivere un patto di servizio personalizzato con i Centri per l’impiego;
- partecipare con regolarità alle iniziative di avviamento al lavoro e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.
La domanda di NASpI corrisponde alla dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACI Quando spetta la Dis-Coll? Al pari della NASpI, la Dis-Coll viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati. Il periodo sul quale viene calcolato è quello che intercorre tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento che ha portata alla cessazione del lavoro e l’evento stesso. Ad ogni modo, l’indennità ha una durata massima di 12 mesi. Decorre:
- dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione (o dell’assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio), se la domanda è stata presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se questa è stata presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto.
Elemento essenziale per beneficiare della Dis-Coll, in aggiunta all’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata, è lo stato di disoccupazione. Sono ritenuti disoccupati i soggetti privi di un impiego che dichiarano l’immediata disponibilità:
- allo svolgimento di un’attività di lavoro;
- alla partecipazione a politiche attive del lavoro presso i Centri per l’impiego.
Inoltrando la domanda Dis-Coll, il lavoratore rende una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), che dall’Inps è trasmessa all’Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro). Se il beneficiario trova una nuova occupazione con un contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 5 giorni, l’erogazione viene sospesa. Concluso il periodo di sospensione, la prestazione è nuovamente corrisposta per il periodo spettante che rimane. Se invece il beneficiario intraprende un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata è tenuto a comunicare all’Inps il reddito che presume di ottenere da tale attività. La comunicazione deve avvenire:
- entro 30 giorni dall’inizio dell’attività;
- entro 30 giorni dalla presentazione della domanda Dis-Coll, se questa era preesistente.
Lo stesso beneficiario può svolgere prestazioni di lavoro occasionale. Il limite di compensi è non superiore ai 5.000 euro annui. Se rimane entro questo limite, non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso ottenuto dall’attività. HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACI Come si calcola la Dis-Coll?La Dis-Coll viene calcolata in base al reddito imponibile. Questo deriva dai contributi versati nell’anno solare in cui si è registrata la cessazione del lavoro e in quello precedente. L’ammontare viene diviso per il numero di mesi di contribuzione. L’indennità:
- è pari al 75% del reddito medio mensile se questo è inferiore a 1.352,19 euro;
- se il reddito medio è invece superiore a 1.352,19 euro, si aggiunge il 25% per la parte residua, fino ad un massimo di 1470,99 euro di reddito medio mensile.
L’importo medio viene rivalutato ogni anno, tenendo conto dell’andamento dei prezzi. Per il 2023, come visto, è stato fissato a 1.352,19 euro. A partire dal sesto mese di fruizione, l’indennità si riduce ogni mese del 3%. L’indennità viene corrisposta attraverso:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto postale;
- bonifico domiciliato presso Poste Italiane SpA, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.
Il beneficio decade nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività;
- se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
- rioccupazione con contratto lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni;
- titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, fatto salvo il caso in cui il percettore opti per l’indennità Dis-Coll;
- partecipazione non regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti (articolo 7, d.lgs. 22/2015).
Quanto all’ultimo punto, se non si osservano gli obblighi è stato introdotto un sistema di sanzioni proporzionale che prevede:
- la decurtazione di una frazione o di un’intera mensilità di prestazione:
- la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione (dlgs. n. 150 del 15 settembre 2015, art. 21).
Con la Legge di Bilancio 2022 è stato introdotto anche per i percettori di Dis-Coll il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione