FeLSA CISL: “ Avevamo sollevato la questione della detassabilità delle mance anche ai lavoratori somministrati: la posizione della Agenzia delle entrate ci dà ragione”

Comunicato sindacale

 

Esprimiamo grande soddisfazione per la posizione che ha assunto l’ Agenzia delle Entrate  sulla questione della detassabilità delle mance, erogate anche con mezzi di pagamento elettronici, ai lavoratori somministrati impiegati nel turismo e dei pubblici esercizi.

Quando erano sorti i primi dubbi interpretativi sulla applicazione della disciplina anche ai somministrati, specificamente per le mance erogate tramite mezzi di pagamento elettronici,  come FeLSA CISL non avevamo esitato a denunciare come una loro esclusione dal beneficio fiscale avrebbe configurato una odiosa discriminazione nei loro confronti, che non trovava fondamento in alcuna disposizione normativa ed anzi, sarebbe risultata in violazione del principio di parità di trattamento stabilito dalla legislazione comunitaria e nazionale.

L’ Agenzia delle Entrate ha riconosciuto le nostre ragioni, sottolineando come l’esclusione dei lavoratori inviati in missione tramite una agenzia per il lavoro ed operanti nei settori in questione,  avrebbe potuto configurare una violazione al dettato della “…Costituzione [,] in ragione del divieto di discriminazione insito nell’art. 3 Cost. e del principio di proporzionalità della renumerazione rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto di cui all’art. 36 Cost.”. Viene così ribadito anche per questa fattispecie dalla Agenzia delle Entrate il principio della parità di trattamento, che addirittura assurge al rango costituzionale.

Questa impostazione non può non incontrare il nostro favore. Per la FeLSA CISL la parità di trattamento costituisce un principio assoluto che deve riguardare ogni aspetto della retribuzione: dalle voci previste dalla contrattazione collettiva a quelle risultanti dalla contrattazione aziendale e territoriale, fino anche a comprendere un tema particolare come quello delle mance.

Ed è per questo motivo che abbiamo tradotto questo principio nella contrattazione collettiva e nella nostra azione sindacale quotidiana, convinti come siamo che il suo rispetto costituisca la realizzazione di quel principio di uguaglianza sostanziale che la Costituzione considera all’articolo 3 come uno dei valori fondanti della nostra Repubblica.

Ora spetta alle Agenzie per il lavoro, che l’Agenzia delle Entrate ha ribadito essere gli effettivi sostituti d’imposta, attivarsi con le aziende utilizzatrici per far sì che i lavoratori somministrati possano ricevere le somme percepite a titolo di mance, nei tempi e con le modalità dovute.

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