ALI – Il consiglio di stato si pronuncia: illegittimo non riconoscere l’indennità di disponibilità

 

FeLSA CISL: “ Avevamo sollevato la questione della legittimità del comportamento di ALI Agenzia per il Lavoro: la pronuncia del Consiglio di Stato ci dà ragione”

Esprimiamo condivisione per la posizione che ha assunto il Consiglio di Stato pronunciandosi sulla questione della mancata erogazione, da parte di ALI, dell’indennità di disponibilità in favore dei lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato durante l’emergenza COVID 19, che invece aveva provveduto a sospendere unilateralmente i rapporti di lavoro e  ad erogare la stessa sulla base di un regolamento interno.

I giudici hanno valutato illegittimo tale comportamento, argomentando che dal combinato disposto dell’art. 34 D.Lgs 81/2015 con quanto prevede il Contratto Collettivo Nazionale della somministrazione, derivi l’obbligo delle Agenzie, in caso di cessazione della missione di un lavoratore somministrato a tempo indeterminato, di corrispondere la relativa indennità nella misura e per l’intero periodo previsto dal CCNL della somministrazione.

All’epoca dei fatti, su sollecitazione dei molti lavoratori che avevano visto sospendersi il rapporto di lavoro senza erogazione della indennità di disponibilità, come FeLSA avevamo avviato con l’Agenzia ripetute interlocuzioni stigmatizzando il suo comportamento, fino a fornire ai lavoratori stessi indicazioni per l’instaurazione di contenziosi volti ad ottenere ciò che, arbitrariamente, la Agenzia aveva inteso negargli.

Avevamo sin da subito ritenuto debole l’argomentazione della Agenzia che sosteneva di non dovervi adempiere in quanto non aderente ad alcuna Organizzazione Sindacale datoriale e per il fatto che un regolamento interno disciplinava la fattispecie della mancanza di occasioni di lavoro, riconoscendo l’indennità per un periodo di molto inferiore a quello previsto dal CCNL.

Il fatto che la magistratura abbia ritenuto dovuta la stessa nella misura e per il periodo previsto dal Contratto Collettivo, restituisce allo stesso assoluta centralità nella vicenda, scongiurando il rischio di comportamenti fraudolenti delle Agenzie che possono non riconoscere diritti e tutele semplicemente decidendo di non applicare il Contratto collettivo Nazionale.

Una importante pronuncia che, nel momento in cui la somministrazione a tempo indeterminato è sotto la lente di ingrandimento del Legislatore, come con la novella del Collegato Lavoro, e della  Corte di Giustizia Europea per quanto concerne la legittimità dello staff leasing, ribadisce come lo strumento della somministrazione a tempo indeterminato trovi la sua ragion d’essere, e quindi la sua meritevolezza e legittimità, nella misura in cui venga virtuosamente applicato.

Comportamenti atti invece a depotenziarne la portata delle tutele in esso previsto, rischiano anzi di dar adito a tutte quelle letture che vedono nell’istituto, uno strumento di precarietà.

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