Collaboratori sportivi: contratto e ultime notizie

Sono le figure maggiormente interessate dalla riforma dello sport, che è intervenuta soprattutto nell’ambito del regime fiscale e contributivo. Ecco cosa cambia per i collaboratori sportivi alla luce delle recenti novità normative.

Sono le figure maggiormente interessate dalla riforma dello sport, che è intervenuta soprattutto nell’ambito del regime fiscale e contributivo. Ecco cosa cambia per i collaboratori sportivi alla luce delle recenti novità normative. Chi sono i collaboratori sportivi? Per comprendere al meglio cosa si intende con questo termine, bisogna fare riferimento proprio alla riforma dello sport. È entrata in vigore il 1° luglio 2023 con il Decreto Legislativo n. 163/2022 e che a sua volta ha integrato le disposizioni del Dlgs. n. 36/2021. Le collaborazioni assumono due forme:

  • lavoro sportivo;
  • volontariato puro.

Sulla base di questa distinzione, si può inquadrare come lavoratore sportivo ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva. Non rientrano nella classificazione le prestazioni di carattere amministrativo/gestionale. Risultano pertanto lavoratori sportivi:

  • atleti;
  • allenatori;
  • istruttori;
  • direttori tecnici e sportivi,
    preparatori atletici;
  • custodi e addetti alle pulizie;
  • giardinieri;
  • addetti alla reception.

Il volontariato puro riguarda chi offre gratuitamente la propria opera, dunque senza remunerazione, a favore del sodalizio sportivo. Può eventualmente percepire il rimborso per le spese sostenute. HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACI Contratto di collaborazione sportiva: come funzionaDefinito il concetto in sè di collaborazione sportiva, si può procedere all’analisi della forma contrattuale che, come sottolineato in precedenza, riguarda i cosiddetti lavoratori sportivi. Nell’area del dilettantismo, la collaborazione sportiva dà origine per lo più a contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co. co. co.), stabilendo di fatto un lavoro parasubordinato. Va messo per iscritto e deve risultare conforme al modello di contratto che viene redatto dalle federazioni sportive nazionali ogni tre anni. Le caratteristiche di una collaborazione coordinata e continuativa sono:

  • l’autonomia del lavoratore nelle modalità e nelle tempistiche dell’esecuzione dell’opera, coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo;
  • la non esclusività, che consente al collaboratore di prestare il proprio servizio a più realtà sportive (a patto che non sia diversamente stabilito dall’accordo);
  • la continuità nel rapporto, elemento chiave per escludere una collaborazione autonoma occasionale.

È molto importante ribadire che, in quest’ottica, non esiste una vera e propria figura di datore di lavoro quanto piuttosto quella di un committente. In caso contrario, infatti, il rapporto risulterebbe subordinato. La recente riforma fissa a 24 ore settimanali il limite massimo orario delle prestazioni in co. co. co., escludendo la partecipazione alle manifestazioni sportive. Nella sua prima versione il limite si fermava a 18 ore. Allargando il campo dei contratti ammessi nello sport ed entrando anche nella sfera professionistica, ritroviamo:

  • i contratti di lavoro subordinato, con un rapporto di dipendenza tra il lavoratore e la società sportiva;
  • le prestazioni occasionali;
  • i contratti autonomi, con la collaborazione tra la società e un lavoratore autonomo titolare di partita iva, privi di qualsiasi forma di subordinazione o parasubordinazione.

In quest’ultimo caso, il libero professionista provvede ad emettere fattura a seguito dell’opera eseguita per il committente. È uno degli aspetti per il quale i contratti autonomi si differenziano da quelli di collaborazione coordinata e continuativa. Nel secondo caso, infatti, le retribuzioni sono assicurati al lavoratore tramite busta paga (se previsto) e con regolarità. HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACI Come pagare i collaboratori sportivi?La riforma dello sport porta con sè novità importanti in tema di compensi sportivi e contribuzione previdenziale. Sono stati i punti più dibattuti anche nel corso degli incontri tra esecutivo e parti sociali, specie nell’ottica di garantire ai lavoratori e alle lavoratrici del settore le adeguate tutele. In questo senso gli obiettivi dell’intervento normativi e delle successive correzioni mirano a:

  • stabilire un corretto inquadramento del rapporto di lavoro, senza alcuna distinzione di genere;
  • potenziare le prestazioni assistenziali e previdenziali;
  • valorizzare le numerose professionalità, prevedendo regole più stringenti per il rilascio di abilitazioni;
  • sostenere la formazione dei giovani atleti.

Nello specifico, sono due le quote di compenso sulle quali si è concentrata l’attenzione del legislatore: 5.000 euro e 15.000 euro.

  • I compensi inferiori a 5.000 euro sono esenti da imposte e contributi previdenziali.
  • I compensi tra 5.000 e 15.000 euro sono esenti dalle imposte, ma soggetti alla contribuzione previdenziale con aliquota al 25%.
  • I compensi che superano i 15.000 euro prevedono una base imponibile per le quote che eccedono tale limite.

Fino al 31 dicembre 2027 il lavoratore beneficia dell’aliquota contributiva ridotta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. La Gestione separata Inps è la cassa previdenziale a cui fare riferimento per i lavoratori sportivi dilettantistici. Considerato che la forma contrattuale di riferimento è quella della collaborazione coordinata e continuativa, vale la pena ricordare che per ciò che attiene all’aspetto previdenziali, i contributi sono ripartiti tra collaboratore e committente in questo modo:

  • ⅓ a carico del collaboratore;
  • ⅔ a carico del committente, che è comunque obbligato al versamento anche per la parte spettante al collaboratore.

Al momento di corrispondere il quanto pattuito, il committente può trattenere i contributi che vanno versati. Ai titolari di collaborazione coordinata e continuativa sono assicurate:

  • le indennità di malattia, infortunio e maternità;
  • l’indennità di disoccupazione Dis-Coll;
  • la possibilità di accedere all’Assegno unico e universale oltre che le tutele per maternità.

I compensi non possono essere pagati in contanti allo scopo di contrastare il lavoro in nero. Il divieto è previsto sia per il lavoro subordinato che per quello parasubordinato o autonomo. Vanno pertanto utilizzati metodi che rendano rintracciabile il pagamento ed è richiesta l’emissione di una ricevuta da parte della società o associazione sportiva. HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACI Cosa cambia per le associazioni sportive dilettantistiche?Altro aspetto dello sport dilettantistico che viene ampiamente affrontato dalle ultime novità è quello sugli adempimenti per le associazioni e società sportive. È stato introdotto il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. È l’unico strumento che certifica lo svolgimento di questo tipo di attività presso il Dipartimento per lo Sport, struttura che fa parte della Presidenza del Consiglio. Sostituisce il Registro nazionale delle associazioni dilettantistiche del Coni. Sono chiamate ad iscriversi tutte le società e associazioni dilettantistiche riconosciute:

  • dalle federazioni sportive nazionali;
  • dalle discipline sportive associate;
  • dagli enti di promozione sportiva.

All’interno del nuovo Registro vanno riportati tutti i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, con eccezione per i compensi fino a 5.000 euro. Altre attività che le SSD e le ASD possono svolgere attraverso il Registro comprendono:

  • l’obbligo di comunicazione mensile all’Inps per le collaborazioni coordinate e continuative;
  • l’elaborazione della Certificazione Unica;
  • la comunicazione destinata all’Inail.

Le comunicazioni al Registro sostituiscono inoltre quelle al Centro per l’impiego. Con il nuovo strumento a disposizione sarà possibile generare i modelli F24 per i versamenti contributivi nel caso di compensi che superano i 5.000 euro. Sempre a proposito di compensi, non c’è alcun obbligo di emissione della busta paga o cedolino per quelli inferiori a 15.000 euro. Rimane la particolare considerazione per la sicurezza dei lavoratori sportivi. Il richiamo è al Decreto Legislativo 81/2008 e con un occhio particolare all’articolo 41 del provvedimento, dedicato alla sorveglianza sanitaria.

  • Il medico specialista in medicina dello sport accerta l’idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo.
  • Il medico competente svolge la sorveglianza sanitaria per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Questa tiene conto dell’ambiente di lavoro, valutando i rischi professionali e le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.