Come funziona la ritenuta d’acconto

Quando si parla di partita IVA e fatturazione, tra i termini più utilizzati compare la cosiddetta ritenuta d’acconto: tecnicamente, è un prelievo fiscale a cui sono tenuti alcuni soggetti che erogano un reddito a favore di altri contribuenti.

Quando si parla di partita IVA e fatturazione, tra i termini più utilizzati compare la cosiddetta ritenuta d’acconto: tecnicamente, è un prelievo fiscale a cui sono tenuti alcuni soggetti che erogano un reddito a favore di altri contribuenti. Cos’è la ritenuta d’acconto? Cercando di rendere il passaggio più semplice, si può affermare che la ritenuta d’acconto è un anticipo sulle tasse che il cliente versa al posto del libero professionista. Il cliente diventa cos è un sostituto d’imposta: si sostituisce al lavoratore autonomo nel pagamento dell’IRPEF (l’imposta sul reddito delle persone fisiche). La ritenuta consiste quindi in una percentuale della base imponibile addebitata in fattura al cliente/committente quale anticipo sulle imposte che il libero professionista dovrà pagare.È prevista per la prestazione di lavoro autonomo a favore di un cliente possessore di partita IVA. La vendita di beni o servizi ad un cittadino privato, e che dunque non ha partita IVA, non la richiede. HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACI Chi deve pagare la ritenuta d’acconto? La normativa che disciplina la materia è quella che rimanda al dpr. 600/1973 e al dpr. 917/1986. I due decreti identificano i contribuenti dai quali deve essere effettuata la ritenuta d’acconto con gli adempimenti relativi. Sono cos è individuati come sostituti d’imposta:

  • le società per azioni e le società in accomandita per azioni;
  • le società semplici;
  • le società in nome collettivo;
  • le società a responsabilità limitata;
  • le società cooperative;
  • le società in accomandita semplice;
  • le società di mutua assicurazione;
  • le società europee;
    le società cooperative europee residenti nel territorio italiano;
  • le persone fisiche che svolgono attività di imprese commerciali o agricole;
  • le persone fisiche che svolgono arti o professioni;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • il curatore fallimentare e il commissario liquidatore;
  • il condominio.

HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACI Ritenuta d’acconto e prestazione occasionale: come funziona?Possono operare con la ritenuta d’acconto tutti i professionisti che lavorano autonomamente ed è prevista anche la ritenuta per prestazione occasionale. In particolare, nel caso di lavoro autonomo occasionale, è possibile adottare il metodo fino alla soglia di 5.000 euro all’anno per i guadagni netti. La ritenuta va applicata quando il cliente del lavoratore occasionale è rappresentato da un professionista con partita IVA in regime ordinario o una società. Se invece il cliente è privato, estero o con una partita IVA in regime forfettario, la ritenuta d’acconto non deve essere applicata. La prestazione occasionale può avvenire sia come prestazione di lavoro occasionale sia con un contratto vero e proprio.

  • Prestazione di lavoro occasionale: è svolta a favore di un privato e rappresenta uno strumento per regolarizzare presso l’Inps la manodopera domestica.
  • Contratto di prestazione occasionale: regolamenta i rapporti professionali con un’impresa per lavori saltuari e occasionali. Possono usufruirne i lavoratori autonomi e professionisti, imprenditori, associazioni e fondazioni, enti privati e pubbliche amministrazioni.

I limiti indicati dalla legge prevedono che se la collaborazione porta ad un superamento della soglia retributiva di 5.000 euro all’anno o del monte di 280 ore annuali, il rapporto va trasformato in un contratto a tempo pieno indeterminato. HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACI Come si calcola la ritenuta d’acconto?La ritenuta d’acconto è una aliquota pari al 20% per i professionisti residenti in Italia, mentre sale al 30% per i soggetti non residenti. L’importo sul quale va calcolata la percentuale cambia in base al tipo di professionista che emette fattura. Occorre anche considerare se il lavoratore autonomo sia iscritto o meno ad una cassa previdenziale.

  • In caso di libero professionista senza cassa previdenziale, il calcolo per ottenere il valore della ritenuta d’acconto va effettuato sul compenso a cui si aggiunge la cosiddetta rivalsa Inps. Questa è una maggiorazione del 4% sul compenso lordo.
  • Il risultato che si ottiene dalla somma tra l’importo per la prestazione e la rivalsa Inps va moltiplicato per l’aliquota del 20%. Si ottiene cos è la ritenuta d’acconto che va sottratta al totale della fattura per avere l’importo netto, vale a dire la quota che il cliente/committente dovrà versare al professionista.
  • In caso di libero professionista con cassa previdenziale, il procedimento per il calcolo è molto simile, ma con una differenza importante: la ritenuta d’acconto si ottiene moltiplicando solo il compenso per l’aliquota del 20%.

Il sistema di calcolo coinvolge anche le categorie degli agenti di commercio e dei rappresentanti. Il meccanismo è quello indicato in precedenza, ma va ricordato che nei rapporti di commissione, agenzia e mediazione si applica generalmente il 23% sul 50% dell’imponibile oppure, in casi speciali, sul 20%. La ritenuta non va operata per le prestazioni di lavoro autonomo effettuate nell’esercizio di imprese e per i compensi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo occasionale con un importo inferiore a 25,82 euro, corrisposti da enti pubblici e privati che non hanno come scopo esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACI Come si paga la ritenuta d’acconto?La ritenuta d’acconto va pagata attraverso il modello F24, all’interno della sezione “Erario”. Per i sostituti d’imposta senza partita IVA, il pagamento può essere effettuato in via telematica o presentando la versione cartacea del modello F24 agli sportelli degli agenti di riscossione piuttosto che presso banche e uffici postali. I titolari di partita IVA, al contrario, sono obbligati a presentare il modello F24 esclusivamente in via telematica. Si possono utilizzare i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o quelli di internet banking. Una terza modalità è quella che prevede di avvalersi della mediazione di un intermediario abilitato come il commercialista, i CAF o le associazioni di categoria. I contribuenti che rientrano nel regime forfettario, secondo quanto previsto dalla Legge 190/2014, beneficiano dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto. La stessa normativa ricorda però che “nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi”.