Contratto a progetto: cosa era e da cosa è stato sostituito

È stato uno dei contratti che ha caratterizzato il mondo del lavoro italiano, per essere quindi sostituito dalla collaborazione coordinata e continuativa: scopriamo insieme cos’è stato il contratto a progetto e quale è stata la sua evoluzione fino ad oggi.

È stato uno dei contratti che ha caratterizzato il mondo del lavoro italiano, per essere quindi sostituito dalla collaborazione coordinata e continuativa: scopriamo insieme cos’è stato il contratto a progetto e quale è stata la sua evoluzione fino ad oggi. Come funziona il contratto di lavoro a progetto?Per capire nel 2023 che cosa ha rappresentato il contratto a progetto occorre fare un salto indietro nel tempo di vent’anni. È stato infatti introdotto nel 2003 dalla Legge Biagi per essere poi abolito dal Decreto Legislativo n. 81/2015, conosciuto come il Jobs Act del governo Renzi.

  • Ha rappresentato una forma di lavoro parasubordinato, attraverso collaborazione coordinata e continuativa.
  • Altro elemento chiave era il fatto che l’attività venisse svolta in modo prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione.
  • Obiettivo del lavoro era la realizzazione di uno specifico progetto, indicato dal committente.

Prevedeva al suo interno:

  • l’indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione;
  • la descrizione del progetto, che comprendeva il contenuto caratterizzante e il risultato finale;
  • il compenso;
  • i criteri per la determinazione del compenso;
  • le modalità di pagamento e di rimborsi spese;
  • le forme di coordinamento con il committente sull’esecuzione dell’attività;
  • le misure di tutela della salute e della sicurezza del collaboratore sul luogo di lavoro, se previste.

Il coordinamento collaboratore a progetto – committente riguardava anche le tempistiche per lo svolgimento di quanto richiesto, a patto che venisse garantita l’autonomia del collaboratore. In caso contrario si poteva presumere un lavoro dipendente. A riguardo, se il lavoro a progetto nascondeva a tutti gli effetti un rapporto subordinato, il lavoratore poteva ricorrere di fronte alla giustizia con un’azione di tutela. Era inoltre esclusa qualsiasi possibilità che al collaboratore fossero richieste mansioni diverse da quelle previste. Dopo una prima riforma con la Legge 92/2012, il recesso del contratto poteva avvenire con due modalità:

  • il committente poteva recedere in presenza di una oggettiva inidoneità professionale del collaboratore;
  • il collaboratore poteva recedere, con preavviso, se questa possibilità era contemplata dal contratto individuale.

La riforma del 2012 era intervenuta anche sul compenso che non poteva risultare inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva per ciascun ambito di attività. In ogni caso, il compenso pattuito non doveva essere più basso degli stipendi che spettavano ai lavoratori subordinati con mansione equiparabili a quelle del collaboratore. L’autonomia del collaboratore si concretizzava anche nella sua possibilità di svolgere mansioni per altri committenti che non fossero in concorrenza tra loro. HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACIQuante volte si può rinnovare il contratto a progetto?Il contratto a progetto poteva essere rinnovato infinite volte. Con lo stesso collaboratore si poteva stipulare un nuovo contratto o rinnovarne uno già stipulato in presenza di programmi simili a quelli precedenti. Perchè fosse valido, i nuovi progetti o rinnovi non poteva essere sottoscritti per:

  • sottrarsi alla legge sul lavoro subordinato;
  • evitare gli oneri previsti da altre forme contrattuali.

Proprio la Legge 92/2012 aveva posto alcune condizioni per contrastare l’abuso da parte dei datori di lavoro di collaborazioni con titolari di partita Iva. Il rapporto con i liberi professionisti, infatti, poteva essere utilizzato per aggirare la disciplina sia sul contratto a progetto che sul lavoro subordinato. La norma stabiliva che fossero necessari almeno due dei seguenti presupposti perchè le prestazioni di un libero professionista venissero considerate come un rapporto di collaborazione:

  • la durata complessiva superiore agli otto mesi in un anno solare;
  • il corrispettivo derivante superiore all’80% di quelli percepiti complessivamente dal professionista durante lo stesso anno solare;
  • la postazione fissa di lavoro del collaboratore presso il committente.

D’altra parte, l’articolo 61 del D. Lgs. 276/2003 escludeva dal contratto a progetto le seguenti figure:

  • le professioni intellettuali che richiedono l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • gli agenti e i rappresentanti di commercio, sottoposti a discipline speciali;
  • le collaborazioni per associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
  • i partecipanti di collegi e commissioni, compresi gli organismi di natura tecnica;
    i componenti di organi di amministrazione e di controllo di società;
  • i titolari di pensione di vecchiaia.

HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACICosa ha sostituito il contratto a progetto?Il contratto a progetto è stato sostituito dal cosiddetto contratto co. co. co., sigla che indica la collaborazione coordinata e continuativa. Il passaggio di consegne è stato sancito dall’adozione del D. Lgs. 81/2015, mentre è la Legge 81/2017 a fornire una definizione del nuovo rapporto di lavoro:

  • la collaborazione si intende coordinata quando “il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.

Il contratto co. co. co. pone molta rilevanza sull’autonomia del lavoratore che decide modalità di esecuzione e tempi della commessa. Indica in aggiunta i luoghi di lavoro dove esercitare la propria attività. Allo stesso modo viene dato risalto al concetto di continuità, componente che lo differenzia dal contratto a progetto. La prestazione non può essere occasionale, ma resa in misura apprezzabile nel corso del tempo. La nuova tipologia di contratto richiama alcuni punti del precedente, tra cui il fatto che se un collaboratore risulta effettivamente eterodiretto dal committente, allora può beneficiare delle tutele di qualsiasi rapporto subordinato. Questo passaggio non si applica in caso di:

  • collaborazioni per cui i Ccnl prevedono discipline normative specifiche;
  • collaborazioni eseguite nell’esercizio di professioni intellettuali con iscrizione ad albi professionali;
  • attività legate alle funzioni di componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e di partecipanti a collegi e commissioni;
  • collaborazioni per associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACIQuanto si guadagna con un contratto a progetto?Come sottolineato in precedenza, il compenso per la prestazione eseguita da collaboratore a progetto doveva rispondere ad un parametro chiaro. Occorreva che fosse pari o superiore ai compensi minimi previsti dalla contrattazione tra le parti sociali (sindacati e rappresentanti imprenditoriali), a seconda del settore di applicazione. In alternativa, veniva richiesto che il trattamento economico fosse al pari con quello dei dipendenti chiamati a svolgere mansioni simili a quelle del collaboratore. Il principio viene rimarcato dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con un rafforzamento delle garanzie previdenziali. Il compenso è stabilito per la specifica prestazione e va corrisposto indipendentemente dal momento in cui sia stata erogata e per quanto tempo. Nel cedolino vanno inserite le voci sulla contribuzione dovuta e i redditi sono assimilati a quelli da lavoro dipendente. Il fatto che sia prevista una busta paga emessa dal committente comporta che il lavoratore non è tenuto ad emettere fattura e ad aprire una partita Iva. È sempre a carico del committente l’obbligo di versamento dei contributi, anche per la quota che spetta al collaboratore che equivale ad ⅓ del totale. Oltre al compenso pattuito, il lavoratore in co. co. co. ha diritto alle indennità di:

  • maternità e paternità;
  • congedo parentale;
  • malattia;
  • degenza ospedaliera;
  • DIS-COLL.