Il contratto di apprendistato è pensato per avvicinare i giovani al mondo del lavoro. Punta a fornire l’adeguata formazione e a rafforzare le competenze dei soggetti coinvolti. Ecco come funziona, quali sono le tipologie previste e quali tutele sono garantite.
Il contratto di apprendistato si rivolge ai lavoratori tra i 18 e i 29 anni. È disciplinato dal Decreto Legislativo n. 81 del 2015, conosciuto come Jobs Act, ed è a tutti gli effetti un contratto di lavoro subordinato.
Le parti coinvolte sono tenute ad alcuni obblighi.
Il contratto di apprendistato si articola in tre tipologie:
L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni che non hanno una qualifica o un diploma professionale e permette di ottenere i due titoli di studio alternando attività di formazione teorica ad attività lavorative.
La durata non può superare i tre anni (qualifica) o i quattro anni (diploma).
L’apprendistato professionalizzante riguarda i giovani tra i 18 e i 29 anni. È finalizzato all’apprendimento di un mestiere o all’ottenimento di una qualifica professionale con una formazione trasversale e professionalizzante. L’età minima scende a 17 anni se il giovane è già in possesso di una qualifica professionale.
Interessa sia il settore privato che pubblico. Ha una durata massima di tre anni che diventano 5 per attività di tipo artigianale.
A partire dall’1 gennaio 2022, l’apprendistato professionalizzante è stato esteso sia ai lavoratori beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale che ai lavoratori che beneficiano di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione, senza limiti di età.
L’apprendistato di alta formazione e ricerca mira al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, ma non solo. È diretto ai giovani tra i 18 e i 29 anni e consente di ottenere anche:
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Tra gli aspetti più particolari del contratto di apprendistato c’è l’elemento della retribuzione del lavoratore.
Gli articoli 42 e 47 del D. Lgs. n. 81/2015 prevedono infatti due benefici riservati alle aziende che assumono personale con questa tipologia di contratto.
È importante sottolineare le indicazioni relative al calcolo dello stipendio dell’apprendista sono riportate dal CCNL che si applica in base al settore interessato.
Di norma questa retribuzione aumenta di anno in anno e raggiunge l’importo completo nel momento in cui termina il contratto di apprendistato.
Durante il periodo di apprendistato sono garantiti i diritti alle ferie e ai permessi, compresi quelli ROL: sono quei permessi “Riduzione orario di lavoro” che vengono concessi quando il lavoratore ha lavorato più intensamente del solito per esigenze produttive.
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I diversi contratti di apprendistato di 1°, 2° e 3° livello sono accomunati dalla durata minima del rapporto di lavoro, pari a 6 mesi. A variare è invece la durata massima che tiene conto del percorso formativo del lavoratore.
L’apprendistato per l’ottenimento della qualifica e del diploma professionale (1° livello) non può essere superiore a:
Le tempistiche ricalcano gli anni di formazione dell’IeFP, il sistema di Istruzione e Formazione Professionale che permette agli studenti di assolvere l’obbligo di istruzione e che si contraddistingue per i percorsi strettamente professionali.
L’apprendistato professionalizzante (2° livello) non può superare i tre anni o i cinque anni per il solo settore dell’artigianato.
L’apprendistato di alta formazione e ricerca (3° livello) non può avere una durata superiore al periodo necessario per il raggiungimento dei titoli di studio contemplati che vanno dai diplomi di scuola secondaria superiore ai dottorati di ricerca. Il limite massimo è di 3 o 4 anni.
Nel panorama dei contratti di apprendistato rientra anche la possibilità di un apprendistato in somministrazione: l’apprendista viene formato da un’agenzia del lavoro, che figura come datore di lavoro, per acquisire le competenze richieste dalle aziende utilizzatrici.
Alla fine dell’apprendistato può così essere stipulato un contratto a tempo indeterminato (detto staff leasing) finalizzato alla formazione del lavoratore secondo il piano definito prima della somministrazione e con il monitoraggio dell’agenzia del lavoro. Come previsto dalla normativa, all’apprendista sono garantite le tutele e le misure di sostegno tipiche del lavoro in somministrazione, tra cui la parità di trattamento con i lavoratori dipendenti dell’azienda.
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Anche se formalmente il contratto di apprendistato è a tempo indeterminato, possiamo considerarlo come un rapporto di lavoro della durata di tre anni. Al termine del periodo il datore di lavoro e il lavoratore possono recedere.
In caso contrario, se le parti intendono proseguire il rapporto di lavoro si trasforma in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
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