Decreto Cura Italia: le misure per i lavoratori somministrati, autonomi e atipici

In data 17 marzo 2020 è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto cd.

In data 17 marzo 2020 è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto cd. “Cura Italia” (DL n. 18 del 17
marzo 2020) contenente le “Misure di potenziamento del Servizio
Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid
19”

Il testo contiene misure che impattano anche su
lavoratori somministrati, autonomi ed atipici.

Sebbene positivo lo stanziamento di risorse in
favore di fasce di lavoratori finora privi di tutele e che per primi
hanno subito gli effetti dell’emergenza sanitaria, il provvedimento
rischia però di perdere di efficacia se limitato, come risulta dalla
lettera della legge, all’erogazione di un sostegno di 600€ una
tantum e alla fruizione di congedi straordinari per il solo al mese
di marzo. Per di più non è prevista una soglia minima di accesso
che permetterebbe di attenzionare le fasce più deboli ed esposte ad
una maggiore fragilità.

Come già ampiamente richiesto da Felsa Cisl
unitariamente a Nidil e Uiltemp, i lavoratori autonomi e i
collaboratori rischiano di essere i lavoratori più colpiti dagli
effetti della crisi sanitaria: non soltanto perchè perdono reddito
ma perchè, a seguito di una contrazione delle attività, hanno più
difficoltà nella ripresa. Per questo hanno bisogno di misure
strutturali su cui contare in un’ottica progettuale più ampia.

Rispetto ai lavoratori somministrati, cogliamo
positivamente il potenziamento del Fondo di solidarietà di settore,
il quale però necessiterà di un rifinanziamento nel caso del
protrarsi dell’emergenza, per poter garantire sostegno al reddito e
tutela occupazionale ai lavoratori del settore. Riteniamo auspicabile
e più efficace l’accesso alla cassa integrazione in deroga.

Soddisfatti in ultimo per il risultato ottenuto in
favore dei collaboratori sportivi, richiesto a gran voce dalle
organizzazioni sindacali: per la prima volta viene riconosciuto un
sostegno di 600€ ai collaboratori impegnati presso strutture
sportive, federazioni nazionali, società e associazioni sportive
dilettantistiche, finora privi di tutele.

Di seguito il contenuto delle misure.

Lavoratori somministrati:

-Ammortizzatori sociali: previsto un potenziamento
del Fondo di Solidarietà di Settore attraverso il quale saranno
erogati i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori in
missione presso aziende che attivano la cassa integrazione per i
propri dipendenti.

-Congedo straordinario o voucher baby sitting: a
partire dal 5 marzo, in concomitanza con la sospensione delle
attività di asili e scuole di ogni ordine e grado, è prevista la
possibilità di ricorrere ad un congedo speciale della durata di 15
gg con una indennità pari al 50% della retribuzione per tutti in
lavoratori con figli fino a 12 anni (nessun limite di età in caso di
figli con disabilità accertata). Il congedo non può essere utilizzato se in
famiglia vi sia un genitore percettore di sostegno al reddito (Cig o
Naspi) o non lavoratore. In alternativa è riconosciuto al
lavoratore un voucher del valore di 600€ da utilizzare per
l’acquisto di servizi di baby sitting.

Nel caso di lavoratori in missione presso la PA e
nel settore sanitario privato accreditato, per le figure
professionali dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio
biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari,
nonchè dipendenti dalla Polizia di Stato, il valore è incrementato
a 1.000 euro.

-Estensione permessi L 104/1992: nei mesi di marzo
e aprile è possibile usufruire di ulteriori 12 gg in aggiunta ai 3
già previsti dalla normativa.

-Lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva
o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva:
il periodo è equiparato alla
malattia, dunque è necessario produrre il certificato medico ma non
sarà computato all’interno del periodo di comporto.

-Premio lavoratori dipendenti: i lavoratori
dipendenti con un un reddito complessivo da lavoro dipendente
nell’anno precedente non superiore a 40.000 euro, hanno diritto ad
un premio di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro
svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo. L’importo
sarà erogato nella retribuzione corrisposta nel mese di aprile o
comunque entro il conguaglio di fine anno.

– Proroga termini per la presentazione delle
domande di NASPI:
in caso di perdita involontaria del lavoro, sarà
possibile richiedere l’indennità di disoccupazione entro128 gg
dalla cessazione del contratto (e non più 68).

– Sospensione efficacia licenziamenti: per 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Sono preclusi i licenziamenti individuali per motivazioni economiche (giustificato motivo oggettivo).

Lavoratori autonomi e collaboratori

-Congedo straordinario e bonus baby sitting: la
misura è simile a quella prevista per il lavoro somministrato. La
relativa indennità ammonta al 50% per ciascuna giornata (per i
collaboratori 50% di 1/365 del reddito annuo, come calcolato ai fini
dell’indennità di maternità, per autonomi 50% retribuzione
convenzionale giornaliera, come stabilita annualmente dalla legge per
ciascuna tipologia di lavoro svolto).

-Indennità una tantum: è previsto per il solo
mese di marzo, il riconoscimento di un importo pari a 600€ per
lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi iscritti
alle gestione separata Inps, nonchè agli autonomi iscritti alle
gestioni speciali dell’AGO non titolari di pensione e non iscritti
ad altre forme di previdenza obbligatorie. Il sostegno non concorre
alla formazione del reddito

Nel caso dei lavoratori autonomi, condizione
necessaria per accedere all’assegno, è avere una partita iva
attiva alla data del 23 febbraio 2020.

-Sospensione mutuo “prima casa”: per un
periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto, sono ammessi
al beneficio i lavoratori autonomi e liberi professionisti che
abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% (in un
trimestre successivo alla data del 21 febbraio o nel minor periodo di
tempo dalla predetta data a quella della domanda) in conseguenza alle
chiusure o restrizioni della propria attività in ottemperanza alle
disposizioni governative per il contenimento del virus, sarà
sufficiente compilare un’autocertificazione, non è richiesto il
modello isee.

-Sostegno settore cultura: ai mandatari SIAE viene
riconosciuta la quota dei compensi incassati nell’anno 2019 per la
riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi. Le modalità e
requisiti saranno individuati con successivo decreto ministeriale.

-Proroga termini per la presentazione delle
domande di DISCOLL:
analogamente a quanto previsto per la richiesta
della naspi, sono ampliati i termini per richiedere il sostegno alla
disoccupazione per i collaboratori, dottorandi e assegnisti di
ricerca. La domanda andrà inviata entro 128 gg dalla scadenza del
rapporto di collaborazione.