DIS-COLL: come funziona, requisiti e come chiedere l’indennità di disoccupazione per i collaboratori

Una indennità appositamente prevista per i lavoratori co.co.co. che perdono il lavoro ed erogata dall’INPS: è DIS-COLL e rappresenta una misura di sostegno strutturale. Scopriamo cosa prevede e come funziona.

Cosa si intende per DIS-COLL?

Il termine DIS-COLL indica l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata. Si tratta quindi di una indennità di disoccupazione mensile che è stata istituita in via sperimentale dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e poi resa strutturale dalla legge 22 maggio 2017, n. 81.
È destinata a:
Viene quindi riconosciuta ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Non spetta quindi a:
  • collaboratori titolari di pensione;
  • titolari di partita IVA;
  • sindaci, amministratori o revisori di società, associazioni o altri enti con o senza personalità giuridica.
requisiti per la presentazione prevedono:
  • lo stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione;
  • avere almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del rapporto di lavoro e l’evento stesso.
Questi requisiti restano validi anche per il 2024.
La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione o dell’assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, quando i richiedenti sono assegnisti o dottorandi.
I giorni decorrono dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca con borsa di studio.
Va inoltrata attraverso il sito dell’INPS, oppure in alternativa:
  • tramite patronati e intermediari dell’ente, come ad esempio Inas CISL;
  • via Contact Center ai numeri 803 164 (rete fissa, gratuito) o 06 164 164 (rete mobile).

Che differenza c’è tra NASpI e DIS-COLL?

La DIS-COLL non è l’unica indennità erogata dall’INPS in caso di perdita di lavoro. Nel sistema italiano è prevista per esempio anche la NASpI, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego.
Le due misure però non sono cumulabili, perché hanno una platea di lavoratori diversa:
  • la DIS-COLL è stanziata a favore di lavoratori con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • la NASpI è una indennità mensile di disoccupazione per i lavoratori con un contratto di lavoro subordinato e di somministrazione.
Si tratta di una differenza sostanziale.
Nel dettaglio, la NASpI è rivolta a:
  • lavoratori con 13 settimane di contribuzione nei quattro anni prima della data di cessazione del lavoro;
  • lavoratori con 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi prima della data di cessazione del lavoro.
Il beneficiario deve inoltre:
  • sottoscrivere un patto di servizio personalizzato con i Centri per l’impiego;
  • partecipare con regolarità alle iniziative di avviamento al lavoro e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.
La domanda di NASpI corrisponde alla dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Quando spetta la DIS-COLL?

La DIS-COLL viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati. Il periodo sul quale viene calcolato è quello che intercorre tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento che ha portata alla cessazione del lavoro e l’evento stesso.
L’indennità ha una durata massima di 12 mesi. Decorre:
  • dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione (o dell’assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio), se la domanda è stata presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se questa è stata presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto.
In ogni caso, l’elemento essenziale per beneficiarne è lo stato di disoccupazione, in aggiunta all’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata.
Sono ritenuti disoccupati i soggetti privi di un impiego che dichiarano l’immediata disponibilità:
  • allo svolgimento di un’attività di lavoro;
  • alla partecipazione a politiche attive del lavoro presso i Centri per l’impiego.
Con la domanda DIS-COLL, il lavoratore rende una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), che dall’INPS è trasmessa all’ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro).
Se il beneficiario trova una nuova occupazione con un contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 5 giorni, l’erogazione viene momentaneamente sospesa.
Se invece il beneficiario intraprende un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata è tenuto a indicare all’INPS il reddito che presume di ottenere.
La comunicazione deve avvenire:
  • entro 30 giorni dall’inizio dell’attività;
  • entro 30 giorni dalla presentazione della domanda DIS-COLL, se questa era preesistente.
Lo stesso beneficiario può svolgere prestazioni di lavoro occasionale. Se rimane entro il limite dei 5.000 euro annui di compenso, non è tenuto a comunicarlo all’INPS.

Come si calcola la DIS-COLL?

La DIS-COLL viene calcolata in base al reddito imponibile. Questo deriva dai contributi versati nell’anno solare in cui si è registrata la cessazione del lavoro e in quello precedente. L’ammontare viene diviso per il numero di mesi di contribuzione.
Con la circolare n. 25 del 29 gennaio 2024, l’INPS ha comunicato che la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità è pari a 1.425,21 euro per il 2024. L’importo massimo mensile per DIS-COLL non può superare, in ogni caso, i 1.550,42 euro.
L’indennità:
  • è pari al 75% del reddito medio mensile se questo è inferiore all’importo medio fissato per il 2024;
  • se il reddito medio è invece superiore all’importo medio, si aggiunge il 25% per la parte residua fino  fino al massimo di 1.550,42 euro.
L’importo medio viene rivalutato ogni anno, tenendo conto dell’andamento dei prezzi.
A partire dal sesto mese di fruizione, l’indennità si riduce ogni mese del 3%.
Il beneficio decade nei seguenti casi:
  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un’attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività;
  • se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
  • rioccupazione con contratto lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni;
  • titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, fatto salvo il caso in cui il percettore opti per l’indennità DIS-COLL;
  • partecipazione non regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti (articolo 7, d.lgs. 22/2015).