Equo compenso: tutto quello che c’è da sapere

L’equo compenso vuole garantire ai professionisti un compenso proporzionato al valore della prestazione fornita. In questo modo si vogliono rafforzare anche le loro tutele, soprattutto nei rapporti con specifiche imprese che dispongono di un forte potere contrattuale. Questo strumento è stato introdotto nel 2023.

L’equo compenso vuole garantire ai professionisti un compenso proporzionato al valore della prestazione fornita. In questo modo si vogliono rafforzare anche le loro tutele, soprattutto nei rapporti con specifiche imprese che dispongono di un forte potere contrattuale. Questo strumento è stato introdotto nel 2023. Cosa si intende per equo compenso? L’articolo 1 della Legge del 21 aprile 2023 n. 49 definisce l’equo compenso come “la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto“. Deve tenere conto anche del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale. La norma è entrata in vigore il 20 maggio 2023 e interessa le prestazioni d’opera intellettuale di professionisti e professioniste svolte a favore di:

  • enti locali e pubblica amministrazione;
  • imprese bancarie e assicurative;
  • imprese che avevano alle proprie dipendenze più di 50 dipendenti, nell’anno precedente al conferimento dell’incarico;
  • in alternativa, imprese che hanno presentato un ammontare di ricavi annui superiore a 10 milioni di euro.

Come si può dedurre, la legge sull’equo compenso punta a tutelare il lavoro dei liberi professionisti nei riguardi di grandi imprese e organizzazioni, con le quali rischiano di trovarsi in una posizione svantaggiata. Sono escluse dall’applicazione della nuova disciplina in materia di equo compenso le prestazioni rese a società di veicolo di cartolarizzazione e ad agenti di riscossione. Con il termine “società di veicolo di cartolarizzazione” si identificano le società finanziarie con il compito di trasferire i crediti dalle banche sui vari investitori. È sempre l’articolo 1 della norma di riferimento ad indicare che il compenso deve essere conforme ai parametri ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del DL n.1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012.

  • Per gli avvocati, i valori sono riportati dai Decreti Ministeriali adottati ai sensi della legge forense (D. M. n. 55/2014, aggiornato dal D. M. n. 147/2022).
  • Per i professionisti iscritti agli ordini e ai collegi, sono i termini di equo compenso delle prestazioni professionali stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 140/2012, da aggiornare.

SEI UN LIBERO PROFESSIONISTA E TI OCCORRE UNA CONSULENZA? CONTATTACICome si calcola l’equo compenso?
I parametri ministeriali servono quindi come riferimento per il calcolo della remunerazione di un professionista. Determinano un compenso che sia equo e proporzionato alla quantità e qualità dell’opera svolta, tenendo conto del suo contenuto e delle sue caratteristiche. Esistono strumenti che agevolano gli interessati a determinare quale possa essere l’ammontare che va corrisposto. Sono software destinati a categorie come avvocati, architetti e ingegneri e commercialisti. L’articolo 5 della Legge n. 49/2023 prevede inoltre che i parametri delle prestazioni siano aggiornati ogni due anni, su proposta dei consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. Gli stessi organi sono legittimati ad avviare azioni giudiziarie se ravvisano violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

SEI UN LIBERO PROFESSIONISTA E TI OCCORRE UNA CONSULENZA? CONTATTACICompenso non equo: cosa succede? Il mancato rispetto delle regole prevede l’applicazione di sanzioni. Si concretizza infatti la nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo e proporzionato. In particolare risultano nulle:

  • le pattuizioni di compensi che risultano inferiori a quanto disposto dai parametri di liquidazione fissati con decreto ministeriale;
  • le pattuizioni che vietano al professionista di chiedere acconti durante le prestazioni o che impongono un’anticipazione delle spese;
  • le pattuizioni che attribuiscono al committente dei vantaggi sproporzionati rispetto a qualità e quantità del lavoro svolto o del servizio reso.

Il professionista può ottenere una rideterminazione giudiziale del compenso, impugnando davanti al tribunale competente la convenzione piuttosto che il contratto o l’esito della gara che prevedono retribuzioni inferiori ai valori determinati. Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista. In caso di più prestazioni rese con un unico incarico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell’ultima prestazione da parte del professionista.