Quindici punti per rafforzare uno strumento contrattuale importante come l’apprendistato professionalizzante nel settore della somministrazione lavoro. Su questo Felsa Cisl, Uiltemp e Assolavoro hanno raggiunto un’intesa di massima, rinviando la stesura definitiva del testo ad un prossimo incontro. Si è sfilata, invece, la Nidil Cgil che si è riservata la possibilità di siglare l’accordo solo dopo le risposte del ministero del Lavoro rispetto ad un apposito interpello presentato in materia.
Tornando al contenuto della pre-intesa possiamo cos è sintetizzarne gli elementi essenziali:
L’accordo definisce l’apprendistato professionalizzante rispetto ai lavoratori tra i 18 e i 29 anni, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Testo unico sull’apprendistato. Rispetto all’utilizzo dell’apprendistato nella somministrazione, può essere effettuato presso uno o più utilizzatori e, in ogni caso, l’Agenzia assume l’apprendista a tempo indeterminato. Questo, nel quadro della disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale applicato nell’impresa utilizzatrice. Importante anche il ruolo del tutoraggio, valorizzato attraverso due tutor, uno proprio dell’utilizzatore e uno dell’agenzia. Nelle ipotesi di apprendistato con unico utilizzatore la durata minima del contratto non può essere inferiore al periodo di apprendistato previsto dal contratto collettivo nazionale, ferma restando l’ipotesi di assunzione diretta da parte dell’utilizzatore prima del termine dell’apprendistato. Nelle ipotesi di apprendistato con più utilizzatori, la durata minima delle missioni non può essere inferiore a dodici mesi presso un unico utilizzatore.
In caso di interruzione dell’apprendistato con più utilizzatori, l’Agenzia è tenuta a completare la prevista formazione trasversale accompagnata da una mensilità retribuita. Sempre nel caso di apprendistato su più utilizzatori, in caso di interruzione si estendono a nove mesi, dopo il primo anno di missione, e a otto mesi, dopo il secondo anno, le tutele contrattuali, in analogia con quanto previsto dall’articolo 23 bis con una indennità di disponibilità erogata al netto dei contributi previdenziali.
Sempre nelle ipotesi di apprendistato con più utilizzatori, ciascuna agenzia non può assumere un numero di apprendisti superiore ai lavoratori qualificati in somministrazione assunti a tempo indeterminato, con un massimo di tre in caso di assenza di assunzioni a tempo indeterminato. Allo stesso modo si prevede un obbligo di conferma in servizio a tempo indeterminato pari al 60% del totale degli apprendisti in formazione, a valere sull’Agenzia e sull’utilizzatore, oppure del 50% a valere sulle assunzioni da parte dell’Agenzia. L’intesa definisce anche il ruolo delle commissioni sindacali territoriali che svolgono un ruolo di informazione e controllo.
Soddisfazione per quanto raggiunto dal segretario nazionale della Felsa Cisl, Silvia Degl’Innocenti, per la quale: “Per la Cisl l’apprendistato rappresenta da sempre una forma contrattuale centrale per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. L’apprendistato, nel settore della somministrazione, ha un valore duplice perchè è un mezzo fondamentale per garantire ai giovani una flessibilità tutelata e traguardata alla stabilizzazione del rapporto di lavoro. Quest’accordo infatti, è importante dal punto di vista del welfare contrattuale laddove definisce in caso di mancanza di missione, dopo il primo anno, una presa in carico del lavoratore da parte dell’Agenzia per i successivi dieci mesi nei quali al lavoratore è garantita anche la formazione.
Anche se il testo definitivo dell’intesa andrà formalizzato più avanti, riteniamo che quanto raggiunto ieri rappresenti un importante avanzamento di una frontiera delle tutele essenziale per i lavoratori in somministrazione”.