La parità di trattamento nel contratto di somministrazione

Tra gli elementi portanti di un lavoro in somministrazione c’è la parità di trattamento con gli altri lavoratori dipendenti dall’azienda utilizzatrice. È un aspetto molto importante e delicato, considerando le caratteristiche di un rapporto di lavoro somministrato. Facciamo il punto.

Che CCNL si applica ai lavoratori somministrati?

Il lavoro in somministrazione si contraddistingue per la molteplicità delle parti coinvolte:
  • il somministratore, che coincide con l’agenzia di somministrazione e che è a tutti gli effetti il datore di lavoro;
  • l’utilizzatore, che coincide con l’impresa o il soggetto presso la quale il lavoratore svolge la sua prestazione;
  • il lavoratore, inteso come chi è in missione presso l’impresa utilizzatrice.
Quando ci si riferisce al principio di parità di trattamento si intendono le condizioni economiche e normative che spettano ai lavoratori somministrati. Sono diverse le fonti che ribadiscono questo concetto, tra cui il Contratto collettivo nazionale.
Il CCNL che regola il settore è quello per le agenzie di somministrazione di lavoro. L’articolo 30, comma 1, stabilisce espressamente che al lavoratore “è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello”, in base alla contrattazione collettiva applicabile.
L’obiettivo del principio di parità di trattamento nella somministrazione è di rendere più facile l’integrazione del lavoratore somministrato nel contesto lavorativo in cui opera e di tutelarlo da eventuali speculazioni.
Altre indicazioni normative nazionali sulla parità di trattamento comprendono:
  • la Legge n. 196/1997, detta anche “Legge Treu” dal nome dell’allora titolare del Ministero del Lavoro, che ha introdotto il lavoro interinale poi sostituito da quello in somministrazione;
  • il Decreto Legislativo n. 276/2003 o “Legge Biagi”;
  • il Decreto Legislativo 81/2015, meglio conosciuto come “Jobs Act”, che nell’art. 35, comma 1, indica come “i lavoratore del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori” a quelle dei lavoratori assunti dall’azienda utilizzatrice di pari livello.
Il concetto è ulteriormente rimarcato dalla Direttiva europea 104/2008, con l’articolo 5, comma 1: per tutta la durata della missione presso un’impresa, “le condizioni di base di lavoro e occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale sono almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dall’impresa stessa”.

Quale retribuzione è prevista per i lavoratori somministrati?

Un esempio concreto di parità di trattamento riguarda lo stipendio del lavoratore in somministrazione.
L’inquadramento del lavoratore sullo stesso livello del dipendente di pari livello dell’azienda utilizzatrice significa che la retribuzione è la medesima, secondo quanto previsto dal CCNL applicato nel settore di competenza dell’utilizzatore. Si materializza in questo modo la parità di trattamento retributiva.
È importante ricordare che il principio si applica sia per il lavoratore somministrato a tempo indeterminato che per quello a tempo determinato.
È compito dell’Agenzia che ricopre il ruolo di somministratore pagare lo stipendio. Alla stessa agenzia spetta il dovere del regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, rimborsati dall’utilizzatore. In caso di problematiche relative a queste questione è bene quindi rivolgersi all’agenzia facendosi anche supportare dai sindacati dedicati ai lavoratori somministrati come la FeLSA CISL,
Il CCNL dell’utilizzatore o eventuali accordi di secondo livello servono anche per maturare il diritto alla tredicesima mensilità, che si raggiunge in base alle ore lavorate e non alle giornate, nonché gli scatti di anzianità. Per effettuare il calcolo dei mesi di lavoro validi allo scatto, vanno considerati tutti i periodi di lavoro presso lo stesso utilizzatore, anche tra un contratto e l’altro, a patto che le interruzioni intercorse non siano superiori a 15 giorni.
La parità di trattamento riguarda tutti gli istituti economi. Per questa ragione la tutela dei diritti del lavoratore in somministrazione punta a proteggerlo dall’esclusione da risorse legate al welfare aziendale, come i buoni pasto o i premi di produzione, e alla retribuzione variabile. Sono elementi che vengono fissati dalla contrattazione di secondo livello che servono per integrare quanto già disciplinato dal CCNL.
L’impresa o l’ente utilizzatore hanno il compito di informare l’agenzia di somministrazione su tutti gli accordi che incidono sul trattamento economico.
La parità di trattamento si estende al godimento delle ferie, diritto riconosciuto dalla legge a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quindi quelli somministrati per via del legame di subordinazione con l’agenzia di lavoro. I giorni di ferie si maturano sulla base delle ore lavorate, secondo i giorni o le ore previste sempre dal CCNL dell’utilizzatore.