Lavoro interinale: cos’è, come funziona, come tutelarsi

Il lavoro interinale è stato un tipo di contratto previsto dall’ordinamento italiano fino al 2003. In seguito è stato sostituito dal lavoro in somministrazione, con l’intento di assicurare maggiori garanzie al lavoratore. Ecco come funzionava e come è stato modificato.

Il lavoro interinale è stato un tipo di contratto previsto dall’ordinamento italiano fino al 2003. In seguito è stato sostituito dal lavoro in somministrazione, con l’intento di assicurare maggiori garanzie al lavoratore. Ecco come funzionava e come è stato modificato. Cosa vuol dire lavoro interinale? Il nome trae origine dal termine latino interim, provvisorio. La principale caratteristica di questi contratti di lavoro era proprio l’occasionalità della prestazione. I soggetti coinvolti erano tre:

  • l’agenzia interinale che si occupava di reperire il personale in base alle esigenze delle imprese;
  • l’impresa che ricercava lavoratori da inserire al proprio interno;
  • il lavoratore che, tramite agenzia, operavano per un certo periodo di tempo presso l’azienda.

Il ruolo delle agenzie era dunque quello di fungere da intermediario per mettere in contatto domanda e offerta di lavoro. Inoltre si sobbarcavano la parte burocratica delle altre due parti coinvolte. Il lavoro interinale offriva cos è dei vantaggi per i datori di lavoro. Il costo del lavoratore era inferiore rispetto ad un rapporto di lavoro stabilito per contratto diretto, senza l’intermediazione delle agenzie. HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACICome funziona il contratto con agenzia interinale?Il contratto interinale prevedeva prestazioni temporanee di lavoro presso quelle aziende che si rivolgevano alle agenzie. Queste, a loro volta, procedevano alla selezione dei lavoratori, in base al loro curriculum professionale e formativo. I soggetti indicati come idonei venivano quindi inseriti nella forza lavoro dell’impresa. Di fatto però il datore formale era proprio l’agenzia che si occupava anche del pagamento delle retribuzioni.L’azienda, a sua volta, provvedeva a retribuire l’agenzia per il servizio svolto.Nel contesto storico italiano, le agenzie di lavoro interinale sono cresciute con il passare degli anni, a fronte comunque di un monopolio statale del collocamento. Per questa ragione l’Italia, alla fine degli Anni ’90, è stata condannata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea perchè questo processo di mediazione, veniva giudicato illegale. Proprio in quel periodo, con la cosiddetta Legge Treu, il lavoro interinale veniva normato e trovava sempre più applicazione nel mercato del lavoro. Ha generato però nell’opinione pubblica una percezione di precarietà, alla quale hanno contribuito le cattive politiche di gestione di alcune agenzie, incapaci di assicurare la retribuzione ai lavoratori. Il lavoro interinale è stato definitivamente sostituito nel 2003, con la Legge Biagi che ha introdotto il lavoro in somministrazione. HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONATTATACICosa si intende per lavoro in somministrazione?Per molti aspetti, lavoro interinale e in somministrazione hanno elementi in comune. Anche la somministrazione di lavoro, infatti, prevede tre parti contrattuali:

  1. l’agenzia di somministrazione, ovvero l’agenzia di lavoro definita somministratore;
  2. l’azienda utilizzatrice, indicata come utilizzatore, che si avvale del servizio dell’agenzia;
  3. il somministrato, vale a dire il lavoratore che viene assunto dall’agenzia per essere mandato in missione presso l’impresa o l’ente pubblico che ne fa richiesta.

È regolato dal dgls. 81/2015 oltre che dal Ccnl della Somministrazione e il Ccnl dell’Utilizzatore. Anche nel lavoro in somministrazione, l’agenzia svolge un ruolo importante di comunicazione tra impresa e lavoratore, assumendosi il compito di esaudire le richieste della prima. È il datore di lavoro formale del somministrato. HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACIQuali sono le differenze tra lavoro interinale e la somministrazione?Se nella struttura il lavoro interinale e a somministrazione si assomigliano, le differenze sono evidenti. Il contratto di lavoro in somministrazione, infatti, può essere a tempo determinato e indeterminato, sia nel rapporto tra agenzia e impresa che tra agenzia e lavoratore.Mentre il contratto interinale era provvisorio, con la nuova tipologia esistono dunque anche lavoratori a tempo indeterminato, identificati tecnicamente con il termine Staff leasing. Inoltre è stata potenziata la capacità decisionale delle agenzie, che per esercitare devono essere regolarmente iscritte ad un albo informatico gestito dall’Anpal, l’Agenzia per le politiche attive del lavoro. Allo stesso tempo si sono rafforzate altre figure intermedie come enti bilaterali e no profit, università, istituzioni scolastiche e associazioni di categoria. L’ordinamento fissa dei limiti ben precisi per i quali non si può fare affidamento sul contratto in somministrazione:

  • è vietato impiegare somministrati per sostituire lavoratori in sciopero;
  • non si possono attivare questi rapporti di lavoro in unità produttive che, nel corso dei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti collettivi di dipendenti adibiti alle mansioni per cui si intende instaurare un rapporto di lavoro in somministrazione;
  • non possono essere attivati nemmeno in unità produttive dove è in vigore una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione e che interessa dipendenti addetti alle mansioni che verrebbero assegnate con il contratto di somministrazione;
  • occorre che le aziende, per beneficiarne, abbiano effettuato una valutazione dei rischi, in conformità con il dlgs. 81/2008.

Per quanto riguarda i casi di impiego, la somministrazione a tempo indeterminato è ammessa per qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori, purchè nel limite del 20% rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore, facendo riferimento alla situazione del 1° gennaio dell’anno in cui il contratto è stato concluso. Nei contratti a termine, il rapporto può essere prorogato con il consenso del lavoratore solo quando la durata iniziale è inferiore a 24 mesi e per un massimo di 6 o 8 volte nell’arco di 24 mesi (salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato dall’utilizzatore). Il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato che sono in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti in questione. La pubblica amministrazione può stipulare solo contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. Per ciò che concerne retribuzioni e pagamenti, il lavoratore somministrato è retribuito dal somministratore, dal quale è assunto. Gli spetta un trattamento economico e normativo che non sia inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’impresa o dell’ente in cui si trovano. È a carico del somministratore anche il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, che saranno rimborsati dall’utilizzatore. Come misura a tutela, se l’agenzia di lavoro non versa quanto dovuto, il lavoratore può rivolgersi all’utilizzatore, che è obbligato a corrispondere la somma in questione. Per i lavoratori a tempo indeterminato, è previsto il pagamento di un’indennità di disponibilità da parte del somministratore per il periodo in cui non svolgono alcuna missione.