L’integrazione salariale: cosa si intende

In caso di una contrazione dell’attività lavorativa per una crisi aziendale, viene corrisposto un importo definito trattamento di integrazione salariale. Sono molteplici le misure previste dall’ordinamento italiano e coinvolgono in via sperimentale anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti.

In caso di una contrazione dell’attività lavorativa per una crisi aziendale, viene corrisposto un importo definito trattamento di integrazione salariale. Sono molteplici le misure previste dall’ordinamento italiano e coinvolgono in via sperimentale anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti. Cosa significa integrazione di retribuzione? L’integrazione di retribuzione è un ammortizzatore sociale che subentra come forma di sostegno al reddito per i lavoratori coinvolti dalle crisi aziendali. In base a quanto previsto dall’ordinamento attuale, in Italia sono previste le seguenti integrazioni:

  • Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). È richiesta dai datori di lavoro per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa per eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti. Tra i casi più recenti, nell’estate 2022 Inps e Inail hanno fornito le indicazioni per accedervi in caso di temperature eccessive per alcuni lavori particolarmente faticosi.
  • Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). Subentra in caso di riorganizzazioni interne, crisi aziendali o contratti di solidarietà.
  • Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA). Come indica il nome stesso, è estesa agli operai del settore agricolo e ad impiegati e quadri dello stesso comparto.
  • Fondi di solidarietà bilaterali. Assicurano una tutela nei settori per i quali non sono previsti CIGO e CIGS. Sono obbligatori per i datori che occupano almeno un dipendente. In seguito dell’abolizione dell’assegno di solidarietà, garantiscono la prestazione di un assegno di integrazione salariale.
  • Fondi di integrazione salariale (FIS). Le causali di intervento sono le stesse della CIGO.
  • Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa per i lavoratori autonomi (ISCRO). È stata introdotta appositamente per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che hanno prodotto un reddito inferiore al 50% della media nei tre anni precedenti.
  • Contratto di espansione. È stipulato in sede governativa. Avvia piani di esodo concordati per i lavoratori che sono a non più di 5 anni dal conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata.
  • Assegno di ricollocazione. Può essere speso dal destinatario in un centro per l’impiego o un soggetto accreditato per avere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un lavoro. Può essere erogato anche a chi beneficia di CIGS.

Le integrazione salariali, dal momento che corrispondono a prestazioni previdenziali, sono escluse dalla base imponibile fiscale. HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONATTATCIChe cos’è il contributo CIGS in busta paga? Passando in rassegna alcune delle diverse tipologie di integrazioni, la Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) è un’indennità che viene erogata dall’Inps. Il suo obiettivo è di integrare la retribuzione dei lavoratori dipendenti in aziende alle prese con riorganizzazioni interne, crisi aziendali o contratti di solidarietà. Quanto ai CDS, sono stati introdotti dalla legge n. 863/1984 e consentono la tutela dell’occupazione con una diminuzione dell’orario di lavoro, evitando la perdita totale della retribuzione per il lavoratore. In seguito alla riforma degli ammortizzatori sociali, la riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile. A beneficiare della CIGS sono i lavoratori con un contratto di lavoro subordinato che hanno maturato un’anzianità di servizio effettiva di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Vi rientrano anche gli apprendisti e i lavoratori a domicilio. Sono invece esclusi i dirigenti. L’importo dell’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che spetterebbe ai lavoratori coinvolti per le ore di lavoro non prestate, comprese tra zero e il limite orario fissato dalla contrattazione collettiva nazionale. Nel computo della retribuzione sono comprese le voci fisse, tra cui superminimi, indennità per turno e scatti di anzianità. Vi rientrano poi anche tredicesima ed eventuale quattordicesima percepita durante il periodo di cassa integrazione. L’importo viene inoltre preso in considerazioni ai fini dei contributi previdenziali, come accade con le altre tipologie di intervento. Quanto alla durata massima dell’intervento, varia a seconda dei casi:

  • 24 mesi per le riorganizzazioni aziendali, anche continuativi;
  • 12 mesi per crisi aziendale, anche continuativi;
  • 24 mesi per contratti di solidarietà.

HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTATCICome funziona il Fondo di integrazione salariale? Il FIS, Fondo di integrazione salariale, assicura un sostegno reddituale di fronte alla sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. Come nel caso della CIGS, le prestazioni sono destinate ai lavoratori con contratto subordinato, tra cui gli apprendisti assunti tramite contratto di apprendistato professionalizzante o di secondo livello. Devono aver maturato un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni dalla data di assunzione.

Ne sono invece esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio. I datori di lavoro che rientrano nel FIS

  • appartengono a settori per i quali non sono stati stipulati fondi di solidarietà bilaterali;
  • impiegano più di 5 dipendenti, inclusi gli apprendisti;
  • non rientrano nell’applicazione della Cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

La contribuzione al FIS si caratterizza per un contributo ordinario e uno addizionale:

  • il contributo ordinario è pari allo 0,45% della retribuzione del lavoratore per le aziende fino a 15 dipendenti;
  • sale allo 0,65% per le aziende con più di 15 dipendenti;
  • in entrambi i casi, il contributo è ripartito per due terzi a carico del datore e per un terzo a carico del lavoratore.

Il contributo addizionale è invece totalmente a carico del datore ed è pari al 4% delle retribuzioni perse. Le prestazioni si suddividono in:

  • assegno ordinario, nel caso di realtà con più di 15 dipendenti;
  • assegno di solidarietà, nel caso di realtà con più di 5 dipendenti.

La misura dell’integrazione è pari all’80% della retribuzione lorda globale. HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACIChi paga l’integrazione salariale? In linea generale, le integrazioni salariali vengono corrisposte dai datori di lavoro in via anticipata, per quindi essere rimborsate dall’Inps. Nell’ipotesi in cui l’azienda si ritrovi in comprovate difficoltà finanziarie, l’ente previdenziale interviene direttamente nell’erogazione. I lavoratori destinatari di cassa integrazione, assegno ordinario o di solidarietà, corrisposti direttamente dall’Inps, mantengono il diritto all’assegno unico e universale per familiari a carico. È importante ricordare che nel periodo in cui il lavoratore riceve la misura di integrazione salariale continua a maturare il Trattamento di fine rapporto. Il TFR, infatti, continua a maturare per l’equivalente della retribuzione che gli spetterebbe nel caso di uno svolgimento normale del rapporto di lavoro. L’Inps si occupa di erogare anche l’ISCRO, la misura a favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata che hanno visto contrarsi i loro guadagni professionali come riflesso di situazioni di crisi economica. Può essere richiesta una sola volta nel triennio di sperimentazione 2021-2023 e ha una durata massima di 6 mensilità. La cifra è pari al 25% dell’ultimo reddito da lavoratore autonomo e secondo le indicazioni fornite per l’anno in corso, il contributo prevede un importo massimo di 881,23 euro mensili e non può essere inferiore a 275,38 euro.