Maternità e partita IVA

La nascita di un figlio è un momento di emozione e felicità uniche che va salvaguardato e sostenuto. Ancor di più se la madre svolge un lavoro autonomo: si teme spesso che una libera professionista sia poco tutelata di fronte all’ipotesi di una gravidanza e di una prossima maternità, ma non è cos è.

La nascita di un figlio è un momento di emozione e felicità uniche che va salvaguardato e sostenuto. Ancor di più se la madre svolge un lavoro autonomo: si teme spesso che una libera professionista sia poco tutelata di fronte all’ipotesi di una gravidanza e di una prossima maternità, ma non è cos è. Il periodo di maternità infatti non è un diritto esclusivo della lavoratrice dipendente. Come previsto dalla normativa, alla libera professionista è garantita un’indennità economica per i periodi di tutela della maternità che, tra l’altro, non comporta l’obbligo di astensione dal lavoro. Come funziona la maternità per le libere professioniste? Nell’ordinamento italiano, il congedo parentale è un periodo indennizzato di 10 mesi di astensione dal lavoro. Viene riconosciuto sia alla madre che al padre lavoratori perchè possano prendersi cura del figlio nei primi dodici anni di vita del piccolo (in precedenza era limitato ai primi tre anni). Tra le tutele a disposizione dei genitori, rientra la maternità. Nello specifico, la maternità, tanto per le lavoratrici dipendenti quanto per le libere professioniste, copre un periodo che va dai due mesi prima della data presunta del parto e fino ai tre mesi successivi. Il congedo di maternità riguarda anche i casi di adozione o affidamento e vale per i 5 mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia. Il tema partita IVA e gravidanza è uno degli argomenti al centro della legislazione più recente, considerando che le ultime novità in materia sono state introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dal decreto legislativo 105/2022. Quest’ultimo, in particolare, è stato varato per applicare le direttive europee nell’ambito di politiche di conciliazione vita privata/lavoro più efficienti e aggiornate e per conseguire la condivisione della responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito familiare e lavorativo. In quest’ottica, con il dlgs. 105/2022 il diritto all’indennità è previsto per gli eventuali periodi di astensione anticipata in caso di gravi complicanze, previo accertamento medico, che diventano cos è fruibili anche prima dei due mesi antecedenti al parto. Lo stesso decreto ha introdotto misure a favore anche del padre lavoratore autonomo, al quale è riconosciuto il diritto a 3 mesi di congedo parentale entro l’anno di vita del minore o del suo ingresso in famiglia in caso di adozione e affidamento. L’indennità di maternità è destinata alle lavoratrici con partita IVA iscritte alla gestione separata e in regola con il versamento dei contributi anche nei mesi compresi nel periodo di congedo. In particolare spetta alle libere professioniste

  • iscritte alla Gestione separata Inps (art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335);
  • iscritte alle Gestioni autonome Inps (capo XI del dlgs. 151/2001);
    iscritte alle Casse previdenziali delle professioni di appartenenza (art. 70 del dlgs. 151/2001).

SEI UNA PARTITA IVA E TI OCCORRE UNA CONSULENZA? CONTATTACI A quanto ammonta l’indennità di maternità? La normativa prevede un’indennità dell’80%, calcolata sulla base dei compensi percepiti nell’anno precedente. Il reddito di riferimento, risultante dal Modello Unico, viene quindi rimodulato su 5 mesi, che equivalgono al tempo massimo riconosciuto per la maternità (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto). L’erogazione dell’indennità è effettuata dall’Inps o dalla cassa previdenziale dell’ordine professionale di riferimento, attraverso un bonifico sul conto corrente bancario o postale, a prescindere dal fatto che la libera professionista si astenga o meno dal lavoro. Inoltre per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata Inps è prevista un’indennità supplementare di ulteriori 3 mesi, al termine del periodo di maternità, se nell’anno precedente hanno dichiarato un reddito inferiore ad una soglia minima. Questa è rivalutata annualmente sulla base dell’indice Istat. In caso di maternità anticipata, le lavoratrici in possesso di partita IVA e iscritte alla Gestione separata potranno ugualmente usufruire del sostegno economico per tutto il periodo di interdizione. Va sottolineato che per le libere professioniste l’accesso alla misura è previsto solo in caso di gravi complicanze e/o persistenza di forme morbose (la cosiddetta gravidanza a rischio). Si tratta di un’altra misura introdotta dal dlgs. 105/2022 e approfondita dal messaggio Inps n. 3066 del 4 agosto 2022. In tal caso vige l’obbligo di effettiva astensione dal lavoro o l’Inps non erogherà l’indennità. SEI UNA PARTITA IVA E TI OCCORRE UNA CONSULENZA? CONTATTACI Maternità e co.co.co. Alla Gestione separata Inps sono iscritte anche le collaboratrici con un contratto co.co.co., sigla che indica la collaborazione coordinata e continuativa. Le condizioni che regolano la maternità per questa categoria di lavoratrici non differiscono da quanto previsto per le titolari di partita IVA. L’indennità è di cinque mesi, sempre sulla base della somma tra i 2 mesi precedenti alla data presunta del parto e i 3 mesi successivi. Come per le libere professioniste, anche le collaboratrici co.co.co. non sono tenute ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro. Il requisito per accedere all’indennità stabilisce che nei 12 mesi precedenti all’inizio del periodo di maternità, sia stato maturato almeno un mese di contributi presso la Gestione separata. L’indennità è pari all’80% dei compensi percepiti nell’anno precedente e viene erogata dall’ente previdenziale: il reddito di riferimento è quello che risulta dalla dichiarazione presentata dal committente, con i contributi versati a favore della collaboratrice. SEI UNA PARTITA IVA E TI OCCORRE UNA CONSULENZA? CONTATTACI Come fare domanda di maternità? Per accedere alla tutela della maternità è necessario che la lavoratrice autonoma sia iscritta alla Gestione dell’INPS in base all’attività svolta o alla Cassa previdenziale dell’ordine professionale di riferimento. All’iscrizione deve corrispondere la regolarità del versamento dei contributi per i mesi compresi nel periodo di maternità. L’indennità può venire richiesta anche se l’iscrizione alla propria gestione è avvenuta in un momento successivo alla data di inizio del periodo indennizzabile per maternità. L’indennità spetta per l’intero periodo

  • se l’iscrizione è richiesta entro i termini previsti dalla legge (30 giorni dall’inizio dell’attività per artigiani e commercianti e 90 giorni negli altri casi);
  • se l’attività è iniziata prima dell’inizio del periodo di maternità.

Nel caso in cui l’attività lavorativa autonoma sia iniziata successivamente all’inizio del periodo di maternità, l’indennità spetta per il periodo successivo all’inizio dell’attività.

Se invece l’iscrizione alla gestione di appartenenza avviene oltre i termini di legge, l’indennità spetta a partire dalla data della domanda di iscrizione. Le libere professioniste presentano la domanda di indennità a parto avvenuto in modalità online, attraverso il servizio dedicato dell’ente previdenziale. Come alternativa al servizio telematico, si può chiamare il contact center dedicato o fare riferimento agli enti di patronato e intermediari. I tempi di lavorazione del provvedimento sono fissati in un termine massimo di 55 giorni. SEI UNA PARTITA E TI OCCORRE UNA CONSULENZA? CONTATTACI Regime forfettario e maternità Le misure sulla maternità per le lavoratrici con partita IVA si estendono tanto al regime ordinario quanto al regime forfettario. Le libere professioniste che rientrano quindi nel regime forfettario hanno diritto alle tutele previste dalla normativa in vigore. D’altra parte va precisato che l’indennità percepita dalla lavoratrice autonoma è considerata sostitutiva di un reddito: ciò significa che costituisce base imponibile su cui versare i contributi pensionistici. Su questo punto la differenza tra una madre dipendente e una madre autonoma sono piuttosto evidenti:

  • per una lavoratrice subordinata l’indennità di maternità è a carico dell’Inps, costituisce reddito fiscale, ma non rientra nella base imponibile per il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
  • per una lavoratrice autonoma l’indennità è a carico dell’Inps o della Cassa previdenziale della professione a cui si appartiene, costituisce reddito fiscale e rientra nella base imponibile per il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

L’indennità però non viene presa in considerazione per l’accertamento dei limiti reddituali per poter accedere o rimanere nel regime forfettario, che alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 sono stati alzati a 85.000 euro.