Maternità facoltativa

La maternità facoltativa è una delle misure previste dall’ordinamento italiano che garantisce un’astensione del lavoro per poter dedicare tempo al figlio. È più corretto però utilizzare il termine congedo parentale, dal momento che sono interessati sia il padre che la madre lavoratori.

La maternità facoltativa è una delle misure previste dall’ordinamento italiano che garantisce un’astensione del lavoro per poter dedicare tempo al figlio. È più corretto però utilizzare il termine congedo parentale, dal momento che sono interessati sia il padre che la madre lavoratori. Che differenza c’è tra congedo parentale e maternità facoltativa? Non esiste quindi una differenza tra il cosiddetto congedo parentale e la maternità facoltativa, dal momento che quest’ultima è prevista proprio dal primo. Secondo quanto indicato dall’Inps, con il termine congedo parentale infatti si intende “periodo di astensione facoltativa dal lavoro“. Questo viene concesso ai genitori entro i primi 12 anni di vita del bambino, perchè possano prendersene cura e “soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali“. In sostanza, è un periodo che si aggiunge alla maternità obbligatoria che copre i due mesi precedenti alla data presunta di nascita del figlio e i tre mesi successivi. Il congedo per maternità facoltativa viene concesso su richiesta della lavoratrice, a differenza del congedo obbligatorio. Si differenzia inoltre perchè l’indennità è del 30%, mentre per quella obbligatoria è pari all’80% dello stipendio. L’indennità è concessa a condizione che sia in atto un regolare rapporto di lavoro all’inizio del congedo che quindi non spetta a:

  • genitori disoccupati o sospesi;
  • genitori lavoratori domestici;
  • genitori che lavorano a domicilio.

Con la sospensione del rapporto di lavoro è previsto il pagamento di una indennità del 30% rispetto allo stipendio. Il pagamento avviene da parte del datore di lavoro o dell’Inps. HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACIQuanti mesi ci sono di maternità facoltativa? Il tema legato al congedo parentale è tra quelli più soggetti ai continui aggiornamenti normativi. A livello europeo sono state emanate nuove direttive per facilitare la conciliazione vita privata/lavoro e per la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne. Principi che hanno trovato applicazione in Italia con il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 che ha implementato quanto già previsto dal dlgs. n. 151/2001. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla figura paterna, precedentemente non valorizzata e non considerata. In un contesto che punta a rafforzare la parità di genere tanto in ambito lavorativo quanto in quello sociale, l’approccio è profondamento cambiato. A indicare gli obiettivi da raggiungere è la direttiva dell’Unione europea 2019/1158 del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Per capire come funziona, occorre distinguere i casi di congedo parentale per lavoratori e lavoratrici dipendenti e quelli per i lavoratori autonomi. Per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, la legge riconosce ad entrambi i genitori la possibilità di beneficiare di un periodi di congedo parentale di 10 o 11 mesi entro i 12 anni di vita del bambino. Questi periodi possono essere fruiti dalla madre dopo il periodo di congedo per maternità obbligatoria. Il padre ne può usufruire anche nel corso del periodo di congedo di maternità o immediatamente dopo il parto. Il congedo vale anche per i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento. Il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi;
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi (diventano sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi);
  • al padre lavoratore dipendente, anche mentre la madre usufruisce della maternità obbligatoria, immediatamente dopo il parto;
  • al genitore solo per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi. Per genitore solo si intende anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio (circolare Inps 27 ottobre 2022, n. 122).

Il dlgs. n. 105/2022 ha esteso il diritto all’indennità fino ai 12 anni di età del bambino. Inoltre è stata introdotta una nuova ripartizione dei periodi indennizzabili che possono arrivare ad un massimo di 9 mesi e non più sei:

  • 30% delle retribuzione per tre mesi per ciascun genitore e non trasferibili all’altro;
  • 30% per ulteriori 3 mesi per entrambi i genitori, ma in alternativa tra loro.

Nel caso di ulteriori 9 mesi di congedo parentale rispetto a quelli indennizzabili, è prevista un’indennità del 30% per entrambi i genitori o per il genitore solo, fino ai 12 anni di età del bambino. Occorre però che il reddito individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Il lavoratore dipendente deve comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo, in base a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. Va quindi presentata l’apposita domanda telematica all’Inps, prima che l’astensione cominci. In caso di congedo frazionato, la richiesta va presentata di volta in volta. HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTATCIChi ha diritto alla maternità facoltativa?Oltre che ai lavoratori dipendenti, la maternità facoltativa e il congedo parentale sono estesi alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi e a quelli iscritti alla Gestione separata Inps.

  • La lavoratrice autonoma ha diritto ad un periodo di 3 mesi nel primo anno di vita del bambino, purchè ci sia un’effettiva astensione dall’attività lavorativa durante il periodo di congedo.
  • Il lavoratore autonomo ha diritto ad altrettanti 3 mesi di congedo, entro l’anno di vita del figlio, come previsto sempre dal dlgs. n. 105/2022.
  • Tanto per la lavoratrice quanto per il lavoratore autonomo, è necessario che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo.

L’indennità è sempre del 30% rispetto alla retribuzione convenzionale giornaliera prevista per l’anno di inizio dell’astensione, a seconda della categoria di appartenenza. Il congedo copre anche i casi di adozione e affidamento ed è riconoscibile per un massimo di 3 mesi ed entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore. Per chi è iscritto alla Gestione separata, è previsto il diritto per ciascun genitore a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. Sono ammessi ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo di 9 mesi complessivi. La retribuzione resta pari al 30% rispetto al reddito percepito. HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACICome si attiva la maternità facoltativa?La procedura per richiedere la maternità facoltativa Inps non è molto diversa da quella per la maternità obbligatoria. Sono tre le modalità previste:

  • attraverso i servizi di patronato;
  • con procedura online sul portale dell’ente previdenziale;
  • chiamando il Contact Center dell’Inps al numero verde 803164 oppure il numero 06164164 da cellulare.

La procedura telematica richiede diversi passaggi oltre che i dati del lavoratore e del datore di lavoro. Vanno indicate le voci corrette e occorre precisione perchè si concluda nel modo corretto, quindi è consigliato affidarsi a intermediari esperti che possono seguire il cittadino in ogni passaggio e indicando qual è la documentazione necessaria.