Chi ha diritto alla NASpI?
La NASpI è una misura di sostegno reddituale per i lavoratori che si ritrovano in modo involontario senza un rapporto di lavoro subordinato.
Hanno diritto alla NASpI:
- i lavoratori dipendenti, anche somministrati;
- gli apprendisti;
- i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
- i soci lavoratori di cooperative;
- il personale artistico con un rapporto di lavoro subordinato.
Di norma non spetta:
- ai lavoratori che si dimettono, tranne nel caso di dimissioni per giusta causa o dimissioni protette per maternità;
- ai lavoratori che hanno interrotto il rapporto attraverso una risoluzione consensuale, salvo alcune eccezioni.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- gli operai agricoli a tempo determinato;
- i lavoratori con i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ormai maturati;
- i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, a meno che non optino per la NASpI;
- i lavoratori che versano esclusivamente alla gestione separata INPS, come i co. co. co. o le partite Iva, per cui sono previste specifiche indennità come l’ISCRO per i liberi professionisti e la DIS-COLL per i lavoratori con collaborazione coordinata e continuativa.
La NASpI non coinvolge nemmeno i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per il lavoro stagionale. Per questa categoria, resta confermata la normativa specifica.
Come funziona la NASpI e quanto dura?
Per accedere al sostentamento economico occorrono dunque i seguenti requisiti:
- lo stato di disoccupazione;
- il requisito contributivo.
Lo stato di disoccupazione prevede che si considerano disoccupati i soggetti che hanno perso involontariamente il proprio impiego.
Devono inoltre dichiarare la loro
disponibilità immediata allo svolgimento di attività lavorativa o per via telematica, attraverso il portale nazionale delle Politiche del lavoro, o recandosi al proprio Centro per l’impiego.
In aggiunta, devono attestare la volontà di partecipare alle misure di politica attiva del lavoro durante il periodo coperta da NASpI.
Il requisito contributivo richiede almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Sono considerati utili per soddisfare tale richiesta:
- i contributi previdenziali versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- quelli figurativi accreditati per maternità obbligatoria;
- i periodi di lavoro in paesi dell’Ue o convenzionati;
- quelli di astensione dal lavoro per malattia dei figli con al massimo 8 anni.
Se sussistono gli altri requisiti, l’accesso a NASpI è comunque consentito anche in caso di:
- dimissioni di giusta causa, vale a dire sono dovute non alla libera scelta del lavoratore, ma indotte da comportamento altrui;
- dimissioni intervenute nel periodo di maternità tutelato;
- risoluzione consensuale del rapporto per il rifiuto del lavoratore al trasferimento in una sede a più di 50 km dalla sua residenza e/o raggiungibile con più di 80 minuti di viaggio coi mezzi pubblici;
- risoluzione consensuale all’interno della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro;
- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione;
- licenziamento disciplinare.
La
domanda può essere presentata online, dalla piattaforma INPS. Per completare la procedura nel modo corretto è consigliabile affidarsi all’assistenza di professionisti competenti a disposizioni anche negli
enti di patronato, come ad esempio
INAS CISL, o gli
sportelli sindacali. La domanda va quindi inoltrata entro 68 giorni.
Quanto alla durata, la NASpI è erogata mensilmente e copre un periodo di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.
La NASpI è attribuibile dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno. Se invece viene inoltrata dopo l’ottavo giorno, spetta a partire dal giorno successivo alla presentazione della richiesta, purché avvenga entro i limiti di legge.
Quanto si prende al mese con la NASpI?
Per stabilire l’importo mensile dell’indennità di disoccupazione, bisogna prendere come riferimento la media delle retribuzioni degli ultimi quattro anni e l’importo stabilito dalla normativa, rivalutato ogni anno secondo le variazioni dell’indice ISTAT. Nel 2023 l’importo massimo di riferimento era di 1.470,99 €.
- Il precettore della NASpI riceve un importo pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile degli ultimi quattro anni se la retribuzione è inferiore all’importo di riferimento.
- Se invece la retribuzione media è superiore all’importo di riferimento, la NASpI è pari al 75% dell’importo di riferimento annuo previsto dalla legge, sommato al 25% della differenze tra la retribuzione media mensile e tale importo.
Si riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Nell’ipotesi che il destinatario svolga prestazione di lavoro occasionale, l’indennità è interamente cumulabile con questi compensi, a patto che non siano superiori a 5.000 euro per anno civile.
Che differenze tra NASpI e disoccupazione?
Tra le
tipologie di lavoratori che possono fare domanda, sono compresi i
titolari di partita Iva, ma a determinate condizioni. La principale è che abbiano svolto, parallelamente a quella da liberi professionisti, un’attività subordinata, persa per cause involontarie. Inoltre il reddito annuo presunto dall’attività con partita IVA non deve superare i 4.800 € annui.
La normativa infatti prevede già una misura di sostegno per chi opera esclusivamente come lavoratore autonomo: l’ISCRO, l’Indennità straordinaria di continuità reddituale o operativa, divenuta ormai strutturale a partire dal 2024 e riservata ai liberi professionisti che hanno visto una sensibile diminuzione delle entrate lavorative.
Un’altra forma di
sostegno economico in caso di perdita di lavoro è la DIS-COLL, prerogativa dei
collaboratori coordinati e continuativi, oltre che di assegnisti e dottorandi di ricerca con borse di studio, che hanno perso involontariamente l’occupazione.
Inoltre per i lavoratori che hanno terminato un contratto di somministrazione è previsto un ulteriore contributo aggiuntivo una tantum, erogato dal fondo della bilateralità Formatemp, e che prende il nome di
Sostegno al Reddito (SaR).