Partita Iva: i diritti in caso di malattia

Indennità di malattia e partita Iva: le tutele per i lavoratori autonomi esistono, ma sono differenti rispetto ai dipendenti. vediamo come funzionano e come richiederle

Chi ha la partita Iva ha diritto a ricevere un’indennità in caso di malattia? In generale sì, anche se le modalità, gli importi e i periodi sono differenti a seconda della cassa a cui si versano i contributi. I trattamenti di welfare e gli indennizzi economici rappresentano alcune delle differenze maggiori tra i lavoratori dipendenti e i lavoratori somministrati o i liberi professionisti a partita Iva.

La tutela in caso di malattia o infortunio è, tra questi aspetti, uno di quelli che preoccupano di più le persone che vogliono o devono aprire una partita Iva per lavorare. A differenza di quanto si possa pensare, però, esistono alcune tutele anche per questa categoria di lavoratori autonomi che assomiglia al regime previsto per i lavoratori dipendenti. Vediamo dunque cosa prevede la legge e cosa bisogna fare per ottenere queste importanti tutele.

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La risposta è: dipende. Se si fa riferimento alla cassa degli artigiani o dei commercianti non ci sono indennità di malattia previste. Mentre per le altre categorie di lavoratori a partita Iva il tipo di tutela dipende dalla propria cassa di appartenenza oppure dalla Gestione Separata Inps.

Per esempio, gli ingegneri liberi professionisti che versano i contributi alla loro cassa di appartenenza, Inarcassa, hanno diritto a una specifica indennità giornaliera di malattia nei casi in cui non riescano a lavorare, che richiede di essere iscritto a Inarcassa da almeno tre anni e di essere in regola col versamento dei contributi.

In questo caso per ingegneri e architetti l’indennità vera e propria dipende dal reddito professionale medio dei due anni precedenti, diviso per 365 giorni, ed è pari al 60% di questa quota fino al 60° giorno di inabilità e all’80% dal 61° giorno in avanti.

Sistemi simili esistono per i lavoratori che versano i contributi ad altre casse di previdenza. Per gli iscritti alla Gestione Separata dell’Inps, invece, il lavoratore con partita Iva ha diritto a due tipi di indennità di malattia, come spiega l’Inps:

  1. indennità per malattia domiciliare;

  2. l’indennità per ricovero ospedaliero.

In entrambi i casi però l’indennità di malattia spetta solo se:

  • il lavoratore ha accreditato almeno un mese di contributi alla Gestione Separata dell’Inps nei 12 mesi precedenti alla malattia;

  • nell’anno solare che precede la malattia il reddito è inferiore al 70% del massimale contributivo annuo.

Ovviamente, per ottenere l’indennità di malattia il lavoratore deve ottenere il certificato di malattia dal proprio medico curante e presentarlo all’Inps al momento della richiesta.

Come funziona la malattia con la partita Iva?

Per i lavoratori con partita Iva iscritti alla Gestione Separata dell’Inps esistono due tipologie di indennità di malattia: quella per malattia domiciliare e quella per ricovero ospedaliero. I periodi e l’ammontare dell’indennità sono differenti per queste due tipologie.

L’indennità di malattia viene versata per un massimo di 61 giorni e viene pagata nella misura dell’8%, del 12% e del 16% della cifra che si ottiene dividendo per i giorni dell’anno, 365, il massimale contributivo previsto nell’anno di inizio della malattia.

L’importo effettivo dipende dal numero di mensilità di contribuzione versati:

  • fino a 4 mesi di contributi è l’8% del massimale, quindi circa 22 euro al giorno;

  • da 5 a 8 mesi il 12% del massimale, quindi circa 34 euro;

  • da 9 a 12 mesi il 16%, cioè circa 45 euro al giorno.

L’indennità per ricovero ospedaliero, invece, spetta per un massimo di 180 giorni e viene pagata nella misura del 16%, 24% o 32% dividendo per 365 il massimale, sulla base dei contributi versati nei 12 mesi precedenti il ricovero.

L’importo effettivo per le giornate di ricovero è dunque:

  • da 1 a 4 mesi è il 16%, quindi circa 45 euro al giorno;

  • da 5 a 8 mesi è il 24%, quindi circa 67 euro al giorno;

  • da 9 mesi a 12 è il 32%, quindi circa 90 euro al giorno.

Gli stessi trattamenti previsti per il ricovero ospedaliero sono previsti, grazie alle norme che tutelano il lavoro autonomo, anche nel caso di periodi di malattia certificati come conseguenti a “trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%”.

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Per ottenere l’indennità di malattia domiciliare o per degenza ospedaliera, il lavoratore deve ottenere il rilascio del certificato dal proprio medico, che poi lo invia telematicamente all’Inps. Come sottolinea l’Inps, è bene controllare l’esattezza dei dati inseriti per evitare poi sanzioni da parte dell’istituto.

Anche nel caso di degenza ospedaliera l’invio del certificato è telematico, ma il lavoratore deve fare richiesta dell’indennità entro 180 giorni dalla dimissione dall’ospedale.

Per ottenere e mantenere l’erogazione dell’indennità, in caso di degenza domiciliare il lavoratore deve essere reperibile nella propria casa nelle fasce orarie di reperibilità previste dalla legge, che sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi i sabati e i giorni festivi.

Nel caso in cui il lavoratore non sia a casa nel momento di un controllo viene sanzionato con una riduzione o la cancellazione dell’indennità:

  • il mancato indennizzo per un massimo di 10 giorni per un giorno di assenza;

  • il mancato indennizzo del 50% per un secondo giorno di assenza;

  • per tutta l’indennità nel caso di un terzo giorno di assenza.