Regime forfettario: requisiti per poter aprire la partita iva agevolata

Il sistema semplificato di tassazione è stato ampliato per il 2023. Conosciamo il regime forfettario e i requisiti per rientrarci

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Il regime forfettario è un sistema fiscale che
tende ad agevolare chi avvia una nuova
impresa
o comunque rispetta alcuni
criteri precisi definiti dalla legge. Per farlo assicura una
tassazione minore
e impegni semplificati
da rispettare nel processo di pagamento, incasso e versamento delle
imposte.

Di recente poi i requisiti per il regime
forfettario (che si può scrivere sia con con una o due “t”,
come spiega la
Treccani) sono stati ampliati. La
legge
di bilancio 2023 consente infatti di
accedervi a chi ha incassi fino a
85.000 euro
, una soglia più alta
rispetto alle precedenti.

Vediamo dunque perchè conviene aderire al
regime forfettario e i requisiti da rispettare dopo le modifiche
introdotte per l’anno 2023.

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Cos’è
il regime forfetario?

Il regime forfettario è un regime fiscale
agevolato, che punta a semplificare le procedure alle persone fisiche
che svolgono un’attività di impresa, arte o professioni. Garantisce
minori impegni fiscali, procedure più
semplici
per svolgere l’attività e
una tassazione inferiore rispetto ai regimi “normali”.

Il termine forfettario, o forfetario, deriva
dal francese “forfait”, che significa in maniera fissa, in
blocco o concordata in precedenza.

Per riconoscere le condizioni
agevolate
previste, il regime
forfetario impone però una serie di requisiti da rispettare e una
serie di cause di esclusione che una volta verificate comportano il
rientro nei regimi fiscali superiori, in modo immediato o dall’anno
successivo.

Si tratta di un regime che è stato modificato
di recente dalla Legge
di bilancio per l’anno 2023
, che ha
innalzato il livello di fatturato massimo per poter accedere al
sistema forfettario fino a 85.000 euro.

Cosa
cambia nel 2023 per i regimi forfettari?

Possono accedere al regime forfettario a
partire dall’anno 2023 coloro che svolgono un’attività d’impresa o
una professione e riceve compensi o
raggiunge ricavi non
superiori a 85.000 euro. E contemporaneamente non abbia sostenuto
spese maggiori a 20.000 euro lordi per pagare collaboratori o
dipendenti.

Nel dettaglio i requisiti fissati dalla Legge
di bilancio per il 2023, precisati dall’Agenzia
delle Entrate, consentono di
accedere al regime forfettario a chi:

  • ha conseguito ricavi o ottenuto compensi per la sua attività,
    parametrati sull’anno intero, non superiori a 85.000 euro, rispetto
    ai 65.000 euro previsti precedentemente. Il limite riguarda
    qualsiasi tipologia di attività e classificazione Ateco;

  • ha spese sostenute per personale dipendente o per lavoro
    accessorio, oltre che per collaboratori, anche a progetto, fino a
    20.000 euro lordi.

Per quest’ultima voce vanno compresi nel
calcolo anche:

  • le somme erogate come utili da partecipazione agli associati con
    apporto costituito da solo lavoro;

  • le somme versate per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore
    o dai suoi familiari.

E chi non svolge un’attività e vuole iniziarne
una nuova
, come fa a sapere se
rientra nei requisiti per il regime forfettario? In questo caso chi
decide di avviare l’attività deve comunicare che prevede di
rispettare i requisiti richiesti al momento delle comunicazioni
previste per l’apertura dell’attività.

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Chi è
escluso dal regime forfettario?

Perde il diritto a rientrare nel regime
forfetario chi supera il limite massimo di compensi o ricavi prevista
di 85.000 euro annui, chi supera la soglia prevista di spese
sostenute per collaboratori o dipendenti. Ma anche chi rientra in una
delle cause di esclusione dal
regime forfettario previste dalla legge.

Viene infatti escluso dal regime forfettario
chi rientra in uno dei motivi di esclusione o vede realizzarsi una
delle condizioni che impediscono l’accesso. L’esclusione avviene di
norma l’anno successivo al momento in cui si realizza questa
condizione, tranne nel caso in cui si superino i 100.000 euro di
incassi, ricavi o compensi che siano. In questo caso infatti
l’esclusione è immediata, ed è dovuta l’Iva a partire dalle
attività che hanno determinato lo sforamento del tetto.

Tornando ai motivi che impediscono l’accesso al
regime forfetario, la legge prevede il divieto fin dall’inizio:

  • ai non residenti in Italia. L’accesso al regime forfetario
    è invece consentito a coloro che abitano in uno degli Stati membri
    dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo
    Spazio economico europeo, che assicuri uno scambio di informazioni
    tra i Paesi. Queste persone però devono comunque produrre in Italia
    almeno il 75% del reddito realizzato;

  • un altro limite riguarda le persone fisiche che si avvalgono di
    regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di
    regimi speciali per la determinazione del reddito; a chi svolge, in
    via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o
    anche di porzioni di fabbricato e di terreni edificabili o di
    cessioni di mezzi di trasporto nuovi di cui all art. 53 co 1 del dl
    331/1993;

  • a coloro che svolgono attualmente un’attività per un datore di
    lavoro
    o per cui hanno lavorato nei due anni precedenti. Il
    divieto è esteso anche ai soggetti direttamente o indirettamente
    riconducibili agli stessi datori di lavoro. Sono esclusi coloro che
    iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica
    obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni specifiche; a
    chi nell’anno precedente ha superato i 30.000 euro per redditi di
    lavoro dipendente o assimilato. A meno che quel rapporto di lavoro
    non sia cessato e non sia accompagnato ad altri redditi;

  • a chi esercita un’attività d’impresa, arti o professioni e
    contemporaneamente partecipa a società di persone,
    associazioni professionali o imprese familiari. Oppure a chi
    controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità
    limitata o associazioni in partecipazione che svolgono attività
    riconducibili a quelle svolte individualmente.

Il
regime fiscale forfettario si interrompe l’anno successivo al momento
in cui:

  • avviene anche solo una delle cause di esclusione;

  • viene meno uno dei requisiti necessari previsti dalla legge
    per poter rientrare nel regime agevolato.

L’esclusione invece avviene immediatamente,
come accennato, se i ricavi superano
i 100.000 euro: in questo caso l’esclusione dal regime forfettario
diventa operativo a partire dall’operazione che ha provocato il
superamento della soglia.

Regime
forfettario: esempio

Vediamo dunque il caso di un professionista o
di un lavoratore che accede al regime forfettario nel corso del 2023
e cosa succede considerando il valore degli incassi. Come abbiamo
visto per quest’anno la soglia per poter continuare a godere di
questo sistema agevolato è di 85.000 euro di compensi, ma la legge
di bilancio 2023 ha inserito un altro limite, quello dei 100.000
euro, che comporta l’esclusione immediata.

In base alle norme attuali dunque:

  • se gli incassi nel 2023 rimangono sotto la soglia di 85.000 euro: il
    contribuente resta in regime forfetario anche nel 2024,
    godendo di tutti i benefici previsti dalla legge;

  • se gli incassi nel 2023 superano gli 85.000 euro ma restano al di
    sotto della soglia dei 100.000 euro: il contribuente resta
    all’interno del regime agevolato per quest’anno ma ne esce
    nell’anno 2024
    rientrando nel regime ordinario;

  • il terzo caso possibile è che il professionista o lavoratore che
    rientra nel regime agevolato superi già nel 2023 la soglia dei
    100.000 euro di incassi: in questo caso il contribuente esce
    immediatamente
    dal regime forfettario. E dovrà applicare l’IVA
    alle operazioni che hanno comportato il superamento dei 100.000 euro
    di incassi e per tutte quelle seguenti.

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Come si
calcolano le tasse nel regime forfettario?

Per la determinazione del reddito su cui si
calcolano le tasse, il reddito imponibile, si usano dei coefficienti
specifici previsti dalla legge per ogni tipologia di attività. Su
questo si applica poi, fatte le dovute detrazioni, l’imposta del 15%.

I coefficienti
di redditività
sono stabiliti
dall’allegato
2 della legge 145 del 2018. Si
tratta di percentuali variabili a seconda del settore di attività
che stimano la percentuale di costi che quell’attività comporta. In
questo modo si differenziano quelle attività che hanno
strutturalmente necessità di maggiori investimenti iniziali (come
un’attività commerciale o imprenditoriale produttiva) da quelle che
hanno costi minori (come un’attività di consulenza o professionale).

Con questo parametro viene stabilita la parte
di ricavi su cui verranno pagate le tasse. Dal reddito imponibile
calcolato in modo forfetario si deducono infatti i contributi
previdenziali obbligatori e si applica un’unica imposta, pari al 15%,
che è sostitutiva rispetto a quelle normalmente previste.

Non si applicano dunque le imposte sui redditi,
nè le addizionali regionali e comunali.

La legge di bilancio 2023 non ha modificato
anche un’altra agevolazione per coloro che avviano una nuova
attività: in questo caso la tassazione
è al 5%
per i primi cinque anni di
attività, anche se sono previsti ulteriori requisiti.