Negli ultimi anni il mondo dello sport italiano ha visto l’introduzione di nuove norme che regolamentano gli enti e i rapporti di lavoro. La riforma dello sport, avviata definitivamente dopo una serie di interventi correttivi, incide anche sulla tassazione dei compensi degli sportivi dilettanti. Ecco una guida con i punti principali.
Negli ultimi anni il mondo dello sport italiano ha visto l’introduzione di nuove norme che regolamentano gli enti e i rapporti di lavoro. La riforma dello sport, avviata definitivamente dopo una serie di interventi correttivi, incide anche sulla tassazione dei compensi degli sportivi dilettanti. Ecco una guida con i punti principali. Cosa cambia nella riforma dello sport 2023? Il 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma dello sport, prevista dal decreto legislativo n. 163/2022. Il decreto contiene disposizioni correttive e integrative del dlgs. n. 36/2021 e incide sui criteri di tassazione dei compensi dei lavoratori sportivi. Alcuni degli obiettivi comprendono:
Una delle novità principali riguarda il limite annuo di compensi dei lavoratori entro il quale questi sono ritenuti base imponibile. La nuova normativa prevede che:
I temi toccati dalla riforma sono diversi.
È fatta salva la disposizione che esclude le collaborazioni rese a fini istituzionali in ambito sportivo dall’applicazione del dlgs. 81/2015. Quest’ultimo prevede l’assoggettamento alla disciplina sul lavoro subordinato delle collaborazioni caratterizzate da prestazioni prevalentemente personali, continuative ed etero-dirette. HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACICosa si intende per lavoro sportivo? È l’articolo 25 del dlgs. n. 36/2021, che è di fatto la norma di riferimento della riforma dello sport, a fornire la definizione di lavoratore sportivo. Viene inquadrato come tale l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico e il direttore di gara che, “senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico”, esercita l’attività verso un corrispettivo. È un lavoratore sportivo “anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva”, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Oltre alle figure menzionate sopra, la riforma dello sport si rivolge cos è a:
Ingloba quindi tutte quelle figure che risultano necessarie e strumentali per lo svolgimento delle attività degli enti di promozione sportiva. Le collaborazioni sono di due tipi:
La riforma stabilisce che il lavoratore sportivo a sua volta può essere:
Nel perimetro delle attività sportive dilettantistiche, si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa la prestazione che prevede non più di 24 ore settimanali, esclusa la partecipazione alle manifestazioni sportive. La prestazione va coordinata dal punto di vista tecnico-sportivo secondo i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva. La durata del contratto a termine è di 5 anni ed è ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. La norma assicura le dovute tutele sulla base della forma contrattuale:
Dal punto di vista previdenziale, il lavoratore sportivo subordinato non gode di esenzioni contributive. Il lavoratore autonomo può beneficiare:
HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACI Cosa cambia per i collaboratori sportivi? Con l’introduzione della riforma dello sport chi supera i 5.000 euro di compenso all’anno è sottoposto all’obbligo di contribuzione Inps con l’aliquota contributiva fissata al 25%. Ciò vale per:
In entrambi i casi è quindi prevista l’applicazione delle aliquote aggiuntive valide per chi è iscritto alla Gestione separata Inps per coprire malattie, infortuni, maternità e disoccupazione. Sono inoltre stabilite:
Si concretizza cos è una riduzione della base imponibile e, conseguentemente, della prestazioni pensionistiche, che saranno riconosciute solo per gli importi effettivamente versati. La riduzione non riguarda però le aliquote aggiuntive destinate:
L’imposizione fiscale nell’area del dilettantismo è applicata alla parte che eccede i 15.000 euro annui, mentre al di sotto della franchigia non è previsto alcun adempimento. Il valore massimo di 15.000 euro trova applicazione anche in due casi dell’area del professionismo:
Quanto agli importi che ricadono sotto la voce di premi per il raggiungimento di risultati sportivi, non costituiscono reddito. D’altra parte, è prevista una ritenuta alla fonte del 20%. HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACICosa dice la Costituzione italiana sullo sport? Riforma e non solo. A maggio 2023 si è concluso l’iter parlamentare del disegno di legge costituzionale per inserire nella Costituzione la frase “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. Nel corso delle precedenti legislature si erano susseguite proposte di legge per ampliare i riferimenti costituzionali allo sport, già presente come materia di legislazione corrente. Il disegno di legge costituzionale n. 13 intende rimarcare la volontà di affidare esplicitamente alla Repubblica il compito di promuovere e diffondere lo sport nella sua specificità, quale essenziale strumento formativo e di crescita individuale. L’articolo interessato è il 33, contenuto nel Titolo II (rapporti etico-sociali) della Parte I della Carta costituzionale (diritti e doveri dei cittadini). Quanto alla riforma dello sport, prima della sua entrata in vigore del 1° luglio 2023, le parti sociali si sono confrontate con il governo per apportare alcuni elementi correttivi, specialmente per assicurare la tutela dei lavoratori. Dal corretto inquadramento del rapporto di lavoro sportivo al potenziamento delle prestazioni assistenziali e previdenziali, l’intento è stato quello di garantire la valorizzazione delle molte professionalità legate al settore e di valorizzare la formazione dei giovani atleti.
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