Riforma dello sport: tutto quello che c’è da sapere

Negli ultimi anni il mondo dello sport italiano ha visto l’introduzione di nuove norme che regolamentano gli enti e i rapporti di lavoro. La riforma dello sport, avviata definitivamente dopo una serie di interventi correttivi, incide anche sulla tassazione dei compensi degli sportivi dilettanti. Ecco una guida con i punti principali.

Negli ultimi anni il mondo dello sport italiano ha visto l’introduzione di nuove norme che regolamentano gli enti e i rapporti di lavoro. La riforma dello sport, avviata definitivamente dopo una serie di interventi correttivi, incide anche sulla tassazione dei compensi degli sportivi dilettanti. Ecco una guida con i punti principali. Cosa cambia nella riforma dello sport 2023? Il 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma dello sport, prevista dal decreto legislativo n. 163/2022. Il decreto contiene disposizioni correttive e integrative del dlgs. n. 36/2021 e incide sui criteri di tassazione dei compensi dei lavoratori sportivi. Alcuni degli obiettivi comprendono:

  • aumentare l’attenzione verso lo sport di base, valorizzando gli stili di vita sani;
  • ampliare le risorse certe, introducendo un meccanismo automatico di finanziamento e distribuendo più soldi agli organismi sportivi;
  • semplificare il funzionamento del sistema, con una riduzione della burocrazia e consolidando la trasparenza, nell’intento di eliminare possibili conflitti di interesse.

Una delle novità principali riguarda il limite annuo di compensi dei lavoratori entro il quale questi sono ritenuti base imponibile. La nuova normativa prevede che:

  • i compensi che derivano dai rapporti di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo “non costituiscono base imponibile fiscale” fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro;
  • se invece l’ammontare complessivo dei compensi supera la soglia indicata, “concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente di tale importo”.

I temi toccati dalla riforma sono diversi.

  • I primi cinque articoli si occupano della forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici.
  • I due articoli seguenti (6 e 7) introducono modifiche sul tesseramento degli atleti. Passa infatti dai 12 ai 14 anni l’età per cui è necessario il consenso personale del soggetto al tesseramento.
  • L’articolo 8 interviene sulle figure dei dirigenti e dei tecnici sportivi.
  • L’articolo 9 è dedicato al benessere degli animali che sono impiegati nelle attività agonistiche.
  • Il punto è ulteriormente approfondito dagli articoli 10, 11 e 12 che coinvolgono gli sport equestri.
  • Gli articoli dal 13 al 26 entrano nel merito del lavoro sportivo e del suo regime fiscale. L’obiettivo è di rimarcare la distinzione tra l’area professionistica e quella dilettante, con una disciplina specifica per ciò che concerne il rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.
  • La figura dell’istruttore sportivo e dei laureati in scienze motorie sono i punti interessati dagli articoli 27 e 28.
  • Gli articoli 29 e 30 contengono le disposizioni finali.

È fatta salva la disposizione che esclude le collaborazioni rese a fini istituzionali in ambito sportivo dall’applicazione del dlgs. 81/2015. Quest’ultimo prevede l’assoggettamento alla disciplina sul lavoro subordinato delle collaborazioni caratterizzate da prestazioni prevalentemente personali, continuative ed etero-dirette. HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACICosa si intende per lavoro sportivo? È l’articolo 25 del dlgs. n. 36/2021, che è di fatto la norma di riferimento della riforma dello sport, a fornire la definizione di lavoratore sportivo. Viene inquadrato come tale l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico e il direttore di gara che, “senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico”, esercita l’attività verso un corrispettivo. È un lavoratore sportivo “anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva”, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Oltre alle figure menzionate sopra, la riforma dello sport si rivolge cos è a:

  • preparatori atletici;
  • receptionist;
  • custodi e giardinieri;
  • addetti alle pulizie.

Ingloba quindi tutte quelle figure che risultano necessarie e strumentali per lo svolgimento delle attività degli enti di promozione sportiva. Le collaborazioni sono di due tipi:

  • lavoro sportivo;
  • volontariato.

La riforma stabilisce che il lavoratore sportivo a sua volta può essere:

  • subordinato;
  • autonomo, inteso come co.co.co. o come titolare di partita iva.

Nel perimetro delle attività sportive dilettantistiche, si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa la prestazione che prevede non più di 24 ore settimanali, esclusa la partecipazione alle manifestazioni sportive. La prestazione va coordinata dal punto di vista tecnico-sportivo secondo i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva. La durata del contratto a termine è di 5 anni ed è ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. La norma assicura le dovute tutele sulla base della forma contrattuale:

  • malattia;
  • infortunio;
  • gravidanza;
  • maternità e genitorialità;
  • Assegno unico per i figli a carico;
  • Dis-Coll;
  • NASpI;
  • salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dal punto di vista previdenziale, il lavoratore sportivo subordinato non gode di esenzioni contributive. Il lavoratore autonomo può beneficiare:

  • dell’esenzione per i primi 5.000 euro di compenso;
  • dall’aliquota contributiva ridotta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo fino al 31 dicembre 2027.

HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACI Cosa cambia per i collaboratori sportivi? Con l’introduzione della riforma dello sport chi supera i 5.000 euro di compenso all’anno è sottoposto all’obbligo di contribuzione Inps con l’aliquota contributiva fissata al 25%. Ciò vale per:

  • i dilettanti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • i dilettanti che svolgono prestazioni autonome.

In entrambi i casi è quindi prevista l’applicazione delle aliquote aggiuntive valide per chi è iscritto alla Gestione separata Inps per coprire malattie, infortuni, maternità e disoccupazione. Sono inoltre stabilite:

  • l’applicazione dei contributi previdenziali solamente per la parte che eccede l’importo di 5.000 euro;
  • una riduzione del 50% dell’imponibile previdenziale fino alla fine del 2027.

Si concretizza cos è una riduzione della base imponibile e, conseguentemente, della prestazioni pensionistiche, che saranno riconosciute solo per gli importi effettivamente versati. La riduzione non riguarda però le aliquote aggiuntive destinate:

  • alla tutela della maternità;
  • agli assegni per il nucleo familiare;
  • alla degenza ospedaliera e alla malattia;
  • al congedo parentale;
    alla disoccupazione.

L’imposizione fiscale nell’area del dilettantismo è applicata alla parte che eccede i 15.000 euro annui, mentre al di sotto della franchigia non è previsto alcun adempimento. Il valore massimo di 15.000 euro trova applicazione anche in due casi dell’area del professionismo:

  • per gli atleti under 23 degli sport di squadra;
  • per le società sportive professionistiche che, nel corso della stagione precedente, hanno registrato un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro.

Quanto agli importi che ricadono sotto la voce di premi per il raggiungimento di risultati sportivi, non costituiscono reddito. D’altra parte, è prevista una ritenuta alla fonte del 20%. HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA? CONTATTACICosa dice la Costituzione italiana sullo sport? Riforma e non solo. A maggio 2023 si è concluso l’iter parlamentare del disegno di legge costituzionale per inserire nella Costituzione la frase “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. Nel corso delle precedenti legislature si erano susseguite proposte di legge per ampliare i riferimenti costituzionali allo sport, già presente come materia di legislazione corrente. Il disegno di legge costituzionale n. 13 intende rimarcare la volontà di affidare esplicitamente alla Repubblica il compito di promuovere e diffondere lo sport nella sua specificità, quale essenziale strumento formativo e di crescita individuale. L’articolo interessato è il 33, contenuto nel Titolo II (rapporti etico-sociali) della Parte I della Carta costituzionale (diritti e doveri dei cittadini). Quanto alla riforma dello sport, prima della sua entrata in vigore del 1° luglio 2023, le parti sociali si sono confrontate con il governo per apportare alcuni elementi correttivi, specialmente per assicurare la tutela dei lavoratori. Dal corretto inquadramento del rapporto di lavoro sportivo al potenziamento delle prestazioni assistenziali e previdenziali, l’intento è stato quello di garantire la valorizzazione delle molte professionalità legate al settore e di valorizzare la formazione dei giovani atleti.