AUMENTO DEL 20% DEL VALORE ECONOMICO DELLE PRESTAZIONI
Il valore economico delle prestazioni già erogate da Ebitemp nell’area sostegno, tutela ed agevolazione nonché previste per i soggetti sottoposti a protezione internazionale, temporanea e speciale (cd. rifugiati e richiedenti asilo) viene aumentato del 20%, sia negli importi forfettari che nei massimali.
L’aumento deliberato andrà pertanto ad elevare le somme erogate per le misure di sostegno all’istruzione (contributo per materiale didattico e buoni libro per figli e minori sotto tutela, retta universitaria, corsi serali e apprendistato I e II livello anche nella forma con accesso agevolato per rifugiati e richiedenti asilo); sostegno ed integrazione alla maternità; sostegno una tantum per adozione, affidamento ed accoglienza temporanea, indennità per infortunio; contributo asilo nido (anche nella forma con accesso agevolato per rifugiati e richiedenti asilo), rimborso trasporto extraurbano.
L’innalzamento del 20% interesserà anche le misure specificatamente in favore dei soggetti sottoposti a protezione internazionale, temporanea e speciale in forza all’APL o coinvolti in percorsi formativi erogati da Forma.Temp quali: rimborso delle spese per assistenza psicologica; rimborso beni prima necessità bebè, indennità di formazione.
NUOVE PRESTAZIONI
Con l’ipotesi di rinnovo del CCNL la gamma delle tutele offerte da Ebitemp si amplia con l’introduzione di nuove prestazioni così da rispondere in maniera sempre più efficace e incisiva alle esigenze di tutela dei lavoratori del settore ed alle nuove emergenze sociali.
Le nuove prestazioni riguarderanno:
– Rimborso spese rinnovo premesso di soggiorno: contributo da € 15 ad € 80 lordi per le lavoratrici ed i lavoratori con contratto di somministrazione pari ad almeno 60 giorni nell’arco degli ultimi 6 mesi dall’inoltro della domanda, a rimborso dei costi sostenuti per il rinnovo del permesso di soggiorno;
– Rimborso spese trasporto extraurbano per discenti corsi Forma.Temp oltre le 200 ore: rimborso del 100% del costo dell’abbonamento nominativo extraurbano entro il limite massimo rimborsabile di €180 netti/mese ai discenti corsi Forma.Temp oltre le 200 ore;
– Contributo materiale Didattico per lavoratori con figli iscritti alla scuola dell’infanzia: in continuità e ad integrazione delle misure già esistenti (“contributo asilo nido” e “contributo materiale didattico e libri”) viene introdotta una indennità di € 240€ netti anche per le lavoratrici ed i lavoratori con contratto di somministrazione che abbiano fiscalmente a proprio carico figli o minori sotto tutela nella fascia di età compresa tra i 3 ed i 6 anni che frequentino la scuola dell’infanzia;
– Contributo post-maternità per lavoratrici coinvolte nella procedura di ricollocazione (PDR o PRP) o in disponibilità (art. 32 ccnl): viene previsto un contributo pari ad una mensilità di PDR/PRP (1150€ lordi) o di disponibilità (1000€ lordi) per le lavoratrici con contratto di somministrazione coinvolte della nuova procedura di ricollocazione (individuale o plurima) da richiedere al termine del periodo di congedo per maternità obbligatoria o del congedo parentale facoltativo e fino ad 1 anno di vita del bambino;
– Prestazioni per donne vittime di violenza e molestie dentro e fuori i luoghi di lavoro: a fronte di un fenomeno sempre più dilagante ed attuale quale quello della violenza di genere, le parti sociali hanno individuato due prestazioni che si andranno ad affiancare, potenziandolo, al sistema di misure previste ex lege per sostenere le donne vittime di violenza e molestie nei percorsi di riacquisizione dell’autonomia personale ed economica: reddito di libertà (art. 105 bis d.l. 34/2020) e congedo indennizzato dall’INPS della durata massima di 90 giorni (art. 24 d.lgs.80/2015). Le misure introdotte dalla bilateralità riguarderanno in particolare: 1) Indennità di € 700,00 lorde (per le lavoratrici non in forza) o di 500€ lorde (per le lavoratrici in forza) da erogare per 12 mensilità per le donne con contratto di lavoro in somministrazione che abbiano subito violenze e/o molestie dentro e fuori i luoghi di lavoro ed inserite in percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio oppure in possesso di un provvedimento del giudice competente che attesti la condizione di vittima di violenza e molestie; 2) congedo retribuito di almeno 30 giorni per le lavoratrici che abbiano già fruito del periodo astensione dal lavoro di 90 giorni, indennizzato dall’INPS ex art. 24, d.lgs. 80/2015);
– Nuovo contributo mobilità territoriale: viene rafforzata la misura già prevista della mobilità territoriale, rivolta alle lavoratrici ed ai lavoratori che per esigenze strettamente connesse ad una attività lavorativa proposta dall’APL necessitano del trasferimento dal proprio luogo di residenza o di domicilio (distanza minima 250 km), al fine di sostenerne le spese di alloggio, trasloco, trasferimento/viaggio. Il nuovo importo forfettario erogato dalla bilateralità avrà natura variabile ed incrementale rispetto alla durata del contratto di somministrazione proposto dalla APL nel progetto di mobilità, con un importo massimo di € 3500 lordi in caso di contratti di lavoro della durata, comprensiva di proroghe, pari ad almeno 15 mesi.
Particolare attenzione viene riservata ai lavoratori a tempo indeterminato, privi di missione, inseriti nella nuova procedura di ricollocazione, individuale e plurima (PDR/PRP) per i quali la distanza dalla residenza o domicilio al luogo di lavoro si riduce a 150 Km con indennità economiche elevate fino ad un massimo di € 4000 lordi in caso di proposte contrattali della APL della durata di almeno 15 mesi.
POTENZIAMENTO WELFARE SANITARIO
Il nuovo Accordo prevede, infine, lo stanziamento di 13 milioni di euro/anno per l’implementazione dell’attuale welfare sanitario di settore. L’obiettivo è quello di migliorare significativamente il benessere ed il coinvolgimento dei lavoratori somministrati, qualificando ulteriormente la somministrazione quale forma di flessibilità tutelata contrattualmente.
Il welfare sanitario di nuova costituzione riconoscerà la possibilità di accedere alle prestazioni sanitarie secondo una modalità universalistica ed assicurativa, andando ad individuare nuovi ambiti di intervento in particolare nell’area della prevenzione, specialistica e diagnostica, long term care e patologie croniche.
Trattasi di una novità rilevante nel settore che consentirà ai lavoratori di fruire delle prestazioni della bilateralità attraverso strutture medico-sanitarie “convenzionate” anche senza l’anticipazione della spesa, in tal modo rafforzando e rilanciando il tema della parità di trattamento tra lavoratori diretti e somministrati anche dal punto di vista del welfare contrattuale.
La rete di Sportelli Sindacali FeLSA CISL dedicata ai lavoratori in somministrazione dipendenti delle Agenzie per il Lavoro è disponibile per garantire consulenza sulle nuove prestazioni di Ebitemp, verifiche sul possesso dei requisiti di accesso alle stesse nonché assistenza nell’inoltro delle domande.
Scopri come contattare i nostri sportelli : https://felsa.cisl.it/contatti/