STATUTO

COSTITUZIONE

Art. 1

E’ costituita, con sede in Via Po 21, Roma, la Federazione Lavoratori Somministrati, Autonomi e Atipici di seguito denominata FeLSA, aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) attraverso la FIST di cui accetta lo statuto.

Art. 2

La FeLSA associa i/le Lavoratori/trici somministrati, lavoratori/trici autonomi e lavoratori/trici atipici ed è titolare del tesseramento.

I/Le Lavoratori/trici rappresentati sono:

Lavoratori/trici con contratto di somministrazione;

Lavoratori/trici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o occasionale, non contrattualizzati/e, ovvero non soggetti a normative regolamentate da CCNL stipulati da altre Federazioni di Categoria aderenti alla CISL, associati/e in partecipazione, lavoratori/trici con incarico LSU, lavoratori in stage e tirocinio;

Lavoratori/trici autonomi e con partita IVA, con adesione individuale o con adesione collettiva per il tramite di Sindacati e/o Associazioni professionali aderenti o per di altri Sindacati e/o Associazioni professionali che dovessero successivamente richiedere l’affiliazione. Tali lavoratori/trici potranno aderire anche individualmente, attraverso le strutture regionali della FeLSA.

PRINCIPI E SCOPI

Art. 3

La Federazione si ispira ai valori e alla concezione della CISL e in particolare:

all’autonomia dell’associazione dallo Stato, dalle forze politiche e da qualsiasi organizzazione che interferisca con gli interessi dei lavoratori;

al primato del modello associativo, fondato sulle adesioni volontarie dei lavoratori e l’autogoverno dell’associazione sulla base dei principi della democrazia rappresentativa;

all’identità delle categorie nel quadro della solidarietà confederale e degli interessi generali del Paese;

al primato del lavoro sul capitale attraverso la politica di tutti i redditi, la partecipazione dei lavoratori alle scelte, all’andamento dell’impresa e forme contrattate del risparmio dei lavoratori in funzione del controllo dei processi di accumulazione;

alla difesa dei valori Costituzionali cui devono ispirarsi le riforme istituzionali e l’evoluzione del sistema politico, economico e sociale nella salvaguardia del sistema democratico;

alla scelta europeista per l’unificazione politica dei popoli, nel cui ambito trovino riconoscimento la politica sociale comunitaria, i diritti dei cittadini d’Europa e la contrattazione a livello europeo.

Ai fini di valorizzare la rappresentanza specifica delle varie tipologie contrattuali, la Federazione potrà articolarsi in 2 comparti funzionali, per il miglioramento della struttura organizzativa e per la composizione degli organi della Federazione ai vari livelli, da rappresentare in relazione alle diverse consistenze associative.

I due Comparti, intesi come articolazione organizzativa interna e, quindi, non costituenti istanza congressuale, sono riconducibili alla modalità di adesione alla FeLSA, ovvero di natura individuale o collettiva, e sono di seguito elencati:

Comparto Somministrati, Atipici (collaboratori/trici, Partite IVA, Associati in partecipazione, tirocini e stage) e Lavoratori Socialmente Utili

Comparto autonomi, associati ai Sindacati e dei professionisti associati alle Associazioni Professionali

I comparti al loro interno potranno strutturarsi in aree tematiche ovvero in momenti organizzativi plurimi, al fine di meglio cogliere tutte le peculiarità che la rappresentanza dell’area del lavoro richiede.

La sintesi di queste sub-aggregazioni non ha rappresentanza autonoma all’interno della Federazione ma trova accoglimento nelle “politiche di comparto”, relative alle diverse tipologie di rapporto di lavoro e alle diverse modalità di adesione dei Sindacati e delle Associazioni Professionali.

La titolarità delle scelte politiche, strategiche e organizzative è in capo agli organismi della Federazione preposti statutariamente (Segreteria, Comitato Esecutivo e Consiglio Generale).

La Federazione FeLSA è titolare dei rapporti con la FIST CISL e con la Confederazione, assume le titolarità contrattuali e di legge nei rapporti con le Associazioni Datoriali di competenza (salvo le diverse specificazioni definite nel Regolamento di Attuazione relative ai Sindacati e Associazioni Professionali affiliati), è titolare dell’esazione delle risorse economiche derivanti dagli/dalle associati/e e della loro ripartizione interna ai vari livelli, assume i compiti di rappresentanza esterna complessivamente intesa, della eventuale titolarità in affiliazioni con altre Organizzazioni di carattere europeo e internazionale.

Art. 4

Nello svolgimento della propria azione di tutela dei lavoratori rappresentati, la FeLSA si ispira ai valori morali, ai principi democratici e alle norme Statuarie della CISL.

La FeLSA si propone di:

a) rappresentare in tutte le sedi di competenza i lavoratori e le lavoratrici associate, sul piano economico, sociale, sindacale, professionale, culturale, ricreativo e formativo;

b) di coadiuvare e assistere i Sindacati aderenti nella stipulazione di accordi collettivi per la regolamentazione dei rapporti economici e di utilizzare gli strumenti della contrattazione (sia individuale che collettiva), della mutualità, della bilateralità, della partecipazione, della concertazione e del confronto istituzionale;

c) rappresentare nelle sedi opportune le istanze di carattere sindacale, professionale, previdenziale, fiscale, che siano compatibili con le linee generali della CISL;

d) favorire il miglioramento delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici associate, assumendo iniziative nei confronti dei pubblici poteri e delle loro sedi legislative;

e) designare, sentita l’area professionale coinvolta, i propri rappresentanti in organismi nei quali è prevista per Legge o per Regolamento, la presenza della FeLSA;

f) assicurare agli/alle iscritti/e e ai/alle lavoratori/trici associati/e la tutela individuale e collettiva anche attraverso i servizi forniti dagli Enti, dalle Associazioni, dalle strutture territoriali della CISL e dal sistema integrato dei servizi per gli/le iscritti/e;

promuovere e coordinare – di concerto con le organizzazioni ad essa aderenti – lo studio e le proposte di soluzioni ai problemi economici, sociali e sindacali delle articolazioni professionali;

stabilire e sviluppare relazioni internazionali con analoghe organizzazioni di altri Paesi, in particolare in sede di Unione Europea;

promuovere e favorire lo sviluppo del proselitismo tra i/le lavoratori/trici associati alla FeLSA, la formazione sindacale della dirigenza della Federazione, la promozione della fisionomia unitaria della Federazione, nel rispetto delle specificità professionali;

di rappresentare i/le lavoratori/trici iscritti presso le strutture Confederali a tutti i livelli.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 5
Comma 1 – Iscrizione individuale
L’iscrizione alla FeLSA deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità.

Gli/Le iscritti/e alla FeLSA hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti nei luoghi di lavoro, nei territori nonché i/le propri/e delegati/e alle successive istanze Congressuali.

Essi hanno inoltre diritto a ricevere, all’atto della sottoscrizione della delega, la tessera di iscrizione alla FeLSA, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell’Organizzazione.

Gli/Le iscritti/e hanno diritto ad essere adeguatamente informati delle decisioni che li riguardano e di manifestare i propri pareri e opinioni sulle materie proposte, in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto/a ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, di operare nell’attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli Organi Statutari e di partecipare all’attività sindacale.

Ogni iscritto/a ha l’obbligo di onorare i contributi di iscrizione alla FeLSA con le modalità e nell’ammontare definiti dagli Organi Statutari.

L’adesione alla FeLSA avviene:

direttamente con l’iscrizione da parte dei/delle lavoratori/trici impiegati nella somministrazione, nei lavori socialmente utili, nel lavoro atipico . Tale adesione può avvenire anche tramite convenzioni stipulate dalla FeLSA con le altre Federazioni della CISL;

collettivamente unicamente attraverso i Sindacati o Associazioni Professionali aderenti alla FeLSA secondo quanto stabilito all’articolo 4 dello Statuto Confederale e con le specifiche e le modalità di cui al precedente articolo 2.

L’iscrizione personale, diretta e collettiva dà diritto alla tessera FeLSA CISL. Il costo e le modalità del tesseramento sono stabiliti annualmente dagli organi nazionali, sulla base di apposite delibere.

Comma 2 – Iscrizione Collettiva

L’iscrizione alla FeLSA deve costituire espressione di una scelta collettiva di ciascun Sindacato e Associazione che di esso condivida principi e finalità.

I Sindacati e le Associazioni che intendono aderire alla FeLSA devono rivolgere domanda scritta alla Segreteria Nazionale corredata dai seguenti documenti:

Statuto (due esemplari);

elenco dei componenti degli organi direttivi nazionali;

informazioni sullo stato organizzativo, economico, finanziario ed il numero degli iscritti;

indicazione delle organizzazioni con le quali eventualmente siano in rapporto;

dichiarazione di aver preso conoscenza dello Statuto e del Regolamento della FELSA di impegnarsi ad uniformare ad essi la propria azione e ad apportare al proprio Statuto le modifiche necessarie per l’adeguamento al presente Statuto e a quello della CISL.

L’adesione è deliberata dal Comitato Esecutivo della FeLSA ,di concerto con la CISL Nazionale e previa adeguata istruttoria.

Inoltre, nel caso in cui l’adesione sia richiesta da nuovi Sindacati e/o Associazioni Professionali che associano lavoratori afferenti il settore di Sindacati e/o Associazioni Professionali già aderenti alla FeLSA, la delibera di cui al precedente capoverso è subordinata al necessario consenso di questi ultimi.

La qualità di Associazione aderente alla FeLSA, cessa allorquando l’Associazione stessa si renda responsabile di grave, ripetuta ed accertata inosservanza delle norme statutarie e del mancato ed ingiustificato assolvimento degli obblighi contributivi; in tal caso la radiazione è pronunciata dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

La disaffiliazione dalla FeLSA può essere deliberata solo dal Congresso dell’Associazione affiliata interessata appositamente convocato, con specifico Ordine del Giorno.

Le somme versate alla FeLSA dagli organismi radiati o disaffiliati o sospesi, rimangono acquisite alla FeLSA stessa. Lo stesso dicasi per ogni altro bene mobile o immobile.

COMPITI

Art. 6

La FeLSA nell’ambito della contrattazione provvede a:

formulare e coordinare gli interventi generali di politica sindacale e contrattuale;

stipulare contratti e accordi nazionali per la somministrazione e gli atipici, ferma restando la competenza dei Sindacati e/o Associazioni Professionali che manterranno, all’interno delle politiche generali definite dagli organismi statutari della Federazione, una loro autonomia. L’avvio delle procedure contrattuali dovrà formare oggetto di comunicazione alla Segreteria e agli Organismi Statutari della FeLSA, cui è rimesso il parere dirimente sulla rispondenza dei documenti e degli accordi con le politiche generali della Federazione;

programmare e gestire le attività di formazione degli/delle iscritti/e e dei quadri;

promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell’Organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata.

Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli, anche sulla base delle norme Confederali.

Per il conseguimento di detti fini la FeLSA esercita le seguenti competenze:

eleggere nei Congressi delle Federazioni Regionali e Nazionale i/le delegati/e ai Congressi delle istanze superiori secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

partecipare, di norma con il Segretario Generale, alle riunioni degli organismi dei settori e/o comparti merceologici a tutti i livelli per conseguire il coordinamento e l’omogeneità delle decisioni;

stabilire, nel Consiglio Generale Nazionale, il riparto della contribuzione di competenza delle strutture della Federazione e svolgere la funzione ispettiva;

attuare le gestioni straordinarie nelle proprie strutture ai vari livelli.

ORGANI

Art. 7

La Federazione, per il livello Nazionale, sarà articolata con propri organi di seguito elencati:

Congresso

Consiglio Generale Nazionale

Comitato Esecutivo Nazionale

Segreteria Nazionale

Collegio dei Sindaci Revisori

Collegio dei Probiviri

La composizione numerica degli organi verrà disciplinata dal Regolamento di Attuazione dello Statuto e comunque in proporzione alla consistenza associativa dei singoli comparti ai vari livelli nonché nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari della Confederazione.

IL CONGRESSO

Art. 8

Il Congresso è il massimo organo deliberante della Federazione.

Esso si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni, fatte salve le convocazioni straordinarie. Esso si svolge sulla base delle norme fissate nel Regolamento Congressuale approvato dal Consiglio Generale della FeLSA.

Ad esso partecipano i rappresentanti eletti dalle istanze regionali della FeLSA, laddove costituite, ed i rappresentanti dei Sindacati e/o Associazioni Professionali eletti dai rispettivi Congressi Nazionali.

Il Congresso Nazionale elegge la componente elettiva del Consiglio Generale della FeLSA, nel quale devono essere rappresentati tutti i Sindacati aderenti e tutte le strutture Regionali della FeLSA, tenuto conto del loro rispettivo grado di rappresentatività.

Il Congresso in via straordinaria, è convocato quando:

ne facciano motivata richiesta i 2/3 dei componenti del Consiglio Generale;

ne faccia motivata richiesta 1/3 degli/delle iscritti/e a mezzo delle strutture regionali che sono responsabili dell’autenticità delle firme.

In questo caso il Comitato Esecutivo provvede alla convocazione del Congresso Straordinario entro 60 giorni dalla data della formalizzazione delle richieste.

IL CONSIGLIO GENERALE NAZIONALE

Art. 9

Il Consiglio Generale è l’organo deliberante della Federazione Nazionale tra un Congresso e l’altro; esso si riunisce almeno due volte l’anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell’attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

La composizione del Consiglio Generale Nazionale viene così disciplinata:

componenti eletti/e al Congresso Nazionale

Componenti di diritto: Segretari Generali delle Federazioni Regionali, Segretari Generali di Sindacati, Presidenti di Associazioni Professionali e Responsabili di Coordinamenti Nazionali secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

La componente elettiva dovrà essere almeno pari al 50%+1 del numero complessivo dei componenti il Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale Nazionale elegge al proprio interno il Comitato Esecutivo Nazionale, nel numero fissato dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Elegge inoltre il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto, se previsto, e la Segreteria, nel numero fissato dal Regolamento di attuazione dello Statuto della Federazione nonché della Confederazione.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed in sessione straordinaria, secondo le modalità previste dal precedente art. 8.

Emana il Regolamento di attuazione dello Statuto della Federazione Nazionale.

Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle per le quali sia richiesta, a norma di Statuto e/o di Regolamento, la maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Nazionale.

COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

Art. 10

Il Comitato Esecutivo Nazionale è l’Organo competente per l’attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.

Il Comitato Esecutivo designa, su proposta della Segreteria Nazionale, i/le rappresentanti dell’Organizzazione in Enti ed in organismi esterni ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale.

Approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dalla Segreteria Nazionale ed il regolamento dei trattamenti economici, normativi e dei rimborsi dei dirigenti, degli operatori (dipendenti/dirigenti in aspettativa sindacale/collaboratori).

Il Comitato Esecutivo delibera sulle gestioni straordinarie delle strutture periferiche.

E’ competente a concedere ai/alle dirigenti sindacali l’autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale nel rispetto delle norme sulle incompatibilità funzionali.

Il Comitato Esecutivo è composto dalla Segreteria Nazionale, dai/dalle rappresentanti delle Segreterie Regionali, dai Segretari o Presidenti di Sindacati/Associazioni e Responsabili di Coordinamenti Nazionali come stabilito dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti; è presieduto dal Segretario Generale.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle per cui sia prevista, dalle norme statutarie e/o regolamentari, una maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

IL SEGRETARIO GENERALE E LA SEGRETERIA NAZIONALE

Art. 11

La Segreteria Nazionale è composta da un numero massimo di 5 componenti compreso il Segretario Generale.

Predispone per il Congresso la relazione generale della Federazione e il bilancio economico finanziario annuale.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza ufficiale e legale della Federazione; il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

Ai componenti della Segreteria Nazionale vengono affidati particolari dipartimenti di lavoro, inerenti anche ai comparti, nell’ambito della responsabilità collegiale della Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale inoltre assume le necessarie iniziative verso le strutture periferiche intese a realizzare la corretta osservanza delle norme statutarie ed il razionale utilizzo delle risorse.

Essa rappresenta la Federazione Nazionale nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti e risponde collegialmente di fronte a quest’ultimi della gestione del patrimonio finanziario della Federazione.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art. 12

Il Collegio dei Sindaci Revisori provvede al controllo amministrativo e adempie alle proprie funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e, per quanto non disciplinato, di quello Confederale della CISL.

L’attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine lo Statuto e il relativo Regolamento di attuazione stabiliscono le incompatibilità.

I componenti del Collegio partecipano alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del loro Presidente riferiscono periodicamente sull’andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo, sia al Consiglio Generale della FeLSA; rispondono delle loro azioni dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi (i tre che hanno ricevuto più voti) e due supplenti (che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi) eletti dal Congresso e non revocabili nel corso del mandato congressuale.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Qualora non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede all’integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente scegliendolo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei titoli e/o requisiti di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendolo tra soggetti iscritti o non iscritti alla Federazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte di organi deliberanti della Federazione controllata.

Esercita la sua competenza nei confronti della FeLSA Nazionale e delle Strutture Regionali della FeLSA.

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono le disposizioni Confederali della CISL.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 13

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

L’attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine lo Statuto ed il Regolamento stabiliscono le relative incompatibilità.

Ha il compito di decidere, previa adeguata istruttoria per l’accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento di Attuazione dello Statuto e sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. Il Collegio dei Probiviri è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti dal Congresso e non revocabili nell’arco del mandato Congressuale. Nella votazione si esprimono tre preferenze. Risultano eletti i componenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Collegio dei Probiviri è componente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci della FeLSA. Nella decisione dei lodi il Collegio dei probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione. L’eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

il richiamo scritto;

la deplorazione con diffida;

la destituzione dalle eventuali cariche;

la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;

l’espulsione.

Quando le Segreterie dei Sindacati Aderenti o della FeLSA, ai vari livelli, sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l’obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento fosse inefficace, hanno l’obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri. L’omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti; qualora non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede all’integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Se la vacanza riguarda il Presidente, il Consiglio Generale ha la facoltà di eleggerlo ex novo. Durante la vacanza del Presidente, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino all’insediamento del nuovo Presidente.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, elegge il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti. E’ incompatibile anche la carica di Proboviro di un organismo con quello di Proboviro di un altro organismo.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto valgono le disposizioni previste dallo Statuto Confederale della CISL.

NORMA TRANSITORIA

Tenuto conto che, a decorrere dall’approvazione dello statuto FIST e del relativo Regolamento di attuazione, i ricorsi relativi alle materie attualmente di competenza, a norma di Statuto, dei Collegi dei Probiviri della Fisascat e della Felsa saranno devoluti al Collegio dei Probiviri della FIST e, considerata la non contestualità dei Congressi della Fisascat e della Felsa con quello della Fist e, quindi, la necessità di assicurare comunque l’espletamento della attività di garanzia statutaria e di giurisdizione interna nel periodo intercorrente tra lo svolgimento dei predetti Congressi della Fisascat e della FeLSA con quello della FIST, si stabilisce che i Collegi dei Probiviri delle predette Federazioni di II affiliazione saranno prorogati e decadranno dalle proprie funzioni in conseguenza della costituzione del Collegio dei Probiviri della FIST nazionale, i cui componenti saranno ritualmente eletti al I Congresso della precitata Federazione.

I collegi dei Probiviri della Fisascat nazionale e della FeLSA nazionale, pertanto, continueranno ad applicare le norme contenute nei prpri Statuti e nei relativi Regolamenti di Attuazione che cesseranno di avere efficacia solo a seguito della approvazione dello Statuto della FIST da parte del Congresso

LIVELLI ORGANIZZATIVI

Art. 14

La FeLSA, oltre che sul piano Nazionale, si struttura a livello Regionale. Pertanto, anche l’istanza Congressuale si articola a livello Nazionale e Regionale.

CONGRESSO REGIONALE

Art. 15

Il Congresso Regionale è composto dai/dalle delegati/e eletti nelle Assemblee Congressuali Territoriali ed eventualmente nei Congressi dei Sindacati e delle Associazioni Professionali come fissato dal Regolamento Congressuale Regionale.

Il Congresso Regionale elegge i/le componenti elettive del Consiglio Generale Regionale, i/le Delegati/e al Congresso delle istanze superiori e i/le Delegati/e al Congresso Nazionale nella misura prevista dai Regolamenti Congressuali di questi ultimi.

A livello Territoriale, laddove vi sia una adeguata consistenza associativa, si terranno delle Assemblee Congressuali per la elezione dei delegati all’istanza Congressuale corrispondente alla UST CISL di riferimento e alla FeLSA Regionale, senza la elezione degli organismi.

IL CONSIGLIO GENERALE REGIONALE

Art. 16

Il Consiglio Generale Regionale è l’organo che elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa nell’ambito degli indirizzi fissati dal Congresso Regionale e nel quadro delle politiche generali nazionali, ed approva i bilanci preventivi e consuntivi.

Il Consiglio Generale Regionale è composto dai componenti eletti al Congresso e dai Componenti di Diritto.

La Componente Elettiva dovrà essere almeno pari al 50 %+1 del numero complessivo dei componenti il Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale elegge al suo interno e con successive votazioni il Segretario Generale e i componenti della Segreteria.

LA SEGRETERIA REGIONALE

Art. 17

La Segreteria Regionale rappresenta la Federazione nei confronti delle controparti, nonché delle Pubbliche Autorità, Enti e Associazioni per quanto di propria competenza. Assicura la osservanza delle decisioni assunte dagli organismi regionali, predispone il proprio bilancio preventivo e consuntivo.

Esercita azione di vigilanza sul territorio in materia di osservanza statutaria. E’ composta da 3 a 5 componenti.

ROTAZIONE E SOSTITUZIONE NEGLI INCARICHI

Art. 18

Al fine di favorire la rotazione delle responsabilità dirigenziali come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è:

di due mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, per il Segretario Generale della Federazione Nazionale;

di tre mandati per i Segretari Generali, i Segretari Generali Aggiunti e i componenti di Segreteria della Federazione Regionale,

fermi in ogni caso gli ulteriori limiti e modalità di cui all’art. 14 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale e all’art. 6 del Regolamento di attuazione dello Statuto della FeLSA CISL.

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

INCOMPATIBILITA’

Art. 19

Per affermare l’assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di Enti CISL (in quanto membri dei Consigli Generali) a qualsiasi livello le seguenti incompatibilità:

incarichi di governo, giunta regionale provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunale, circoscrizionale e simili, comunque denominati;

candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale (per i livelli istituzionali sub comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale);

incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di Comuni e Consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, sezionali, e simili comunque denominati, in partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Le incompatibilità previste nel presente articolo, nonché nel regolamento di attuazione, sono applicabili anche agli operatori che rappresentano la Federazioni nello svolgimento di funzioni politiche.

In tali casi gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

ELEGGIBILITA’

Art. 20

I/Le soci/ie, con requisiti previsti dai singoli Statuti e Regolamenti, possono accedere alle cariche direttive della Federazione alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla CISL di almeno 1 anno.

COOPTAZIONI

Art. 21

I Consigli Generali, il Comitato Esecutivo Nazionale e gli organismi similari comunque denominati della Federazione hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi delle Federazioni Regionali, in ragione dell’elevato turnover dei lavoratori aderenti alla FeLSA la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi, dopo che siano subentrati, fino a concorrenza, i candidati non eletti ai Congressi medesimi che hanno riportato il maggior numero di voti, ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% di cui al comma precedente può essere estesa fino al 20%.

GESTIONI STRAORDINARIE

Art. 22

Nel caso di gravi violazioni del presente Statuto, di mancato rispetto di decisioni degli organi nazionali su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte degli organi e delle strutture regionali, il Comitato Esecutivo Nazionale a maggioranza di 2/3 dei votanti può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario.

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato Esecutivo Nazionale nei confronti dei Sindacati Regionali sia per i motivi di cui al precedente comma, sia nel caso di grave inefficienza della struttura stessa.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro 3 giorni dall’adozione al Collegio dei Probiviri Federale, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

Art. 23

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all’art. 22 può essere nominato un Commissario “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Art. 24

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 22 e 23 possono essere assunti dalla FeLSA Nazionale con l’osservanza delle norme contenute negli articoli medesimi e nell’art. 10 del presente Statuto.

E’ ammesso il ricorso, nel termine perentorio di quindici giorni, al Collegio dei Probiviri per la verifica di legittimità.

Art. 25

Allorché un organismo risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, anche temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla FeLSA Nazionale che venga loro inviato un Reggente che può essere estraneo all’organismo, alla Federazione e comunque iscritto alla CISL.

La Reggenza cessa al Congresso Ordinario e può cessare precedentemente allorché l’organismo sia nelle condizioni di procedere alla elezione dei dirigenti secondo le procedure statutarie e d’intesa con la Segreteria Nazionale.

FINANZA E PATRIMONIO

Art. 26

Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia.

Per tutte le strutture vi è l’obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Finché la Federazione rimane in essere i singoli associati o gruppi di associati o le Associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

La Finanza e il Patrimonio della FeLSA sono incrementati dai contributi versati dagli iscritti e dalle contribuzioni varie versate sia dai soci che da persone fisiche o giuridiche con finalità corrispondenti agli scopi della Federazione.

contributi degli iscritti sono versati su conti correnti intestati alla FeLSA ed i prelievi avvengono con firma congiunta dei responsabili.

Articolo 27

La Federazione risponde di fronte ai terzi ed all’autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale per gli aspetti economici e finanziari, unitamente al componente della Segreteria Nazionale con delega al settore relativo all’Amministrazione.

Articolo 28

Le Federazioni Regionali e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa, o in specie per il fatto dell’adesione o della dipendenza dalla Federazione Nazionale, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Articolo 29

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale a favore delle Federazioni Regionali o dei loro associati costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione Nazionale senza assunzione di corresponsabilità.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Art. 30

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto deve essere deliberato in prima istanza dal Congresso, e può essere successivamente modificato dal Consiglio Generale Nazionale.

A tale scopo, sarà regolarmente convocato con uno specifico punto all’ordine del giorno, con un preavviso di almeno quindici giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le delibere di modifica dovranno essere assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

MODIFICA DELLO STATUTO

Art. 31

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Nazionale:

dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% più uno dei/delle delegati/e;

dal Consiglio Generale Nazionale a maggioranza dei 2/3 dell’intero organismo;

dalle Federazioni Regionali su deliberazione dei propri organi direttivi prese a maggioranza dei 2/3 dei/delle componenti.

Il Consiglio Generale Nazionale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una Commissione Consiliare delegata con l’incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Commissione tre mesi prima della data di effettuazione del Congresso.

La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell’Organizzazione due mesi prima della data di effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale – convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso – proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto il voto della maggioranza dei 2/3 dei propri componenti; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso Nazionale si pronuncia sulle proposte di modifica dello Statuto a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Delle procedure di approvazione dello Statuto e del Regolamento di Attuazione dello Statuto, nonché delle loro eventuali modifiche, viene data tempestiva comunicazione alla Segreteria Confederale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Il presente Statuto si adegua di diritto alle norme dello Statuto della CISL Confederale, e qualsiasi norma in contrasto con detto Statuto è nulla.

Art. 33

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme dello Statuto Confederale.

SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

Art. 34

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza dei ¾ dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento il Congresso delibererà la destinazione e l’impiego del patrimonio.

In ogni caso vi è obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Federazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.