Più comunemente è conosciuto come liquidazione, ma il contributo che viene corrisposto al termine del rapporto di lavoro è indicato come il Trattamento di fine rapporto o TFR. Vediamo insieme in cosa consiste e come può essere gestito.
Il Trattamento di fine rapporto è un elemento della retribuzione che viene erogato di norma al lavoratore dipendente, anche in somministrazione, alla cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalle ragioni che hanno portato alla sua conclusione. Si tratta quindi di una retribuzione differita introdotta per garantire ai lavoratori una prestazione economica sia nel momento in cui è raggiunta l’età pensionabile, sia nel caso di licenziamento o dimissioni.
Il TFR viene maturato ogni mese, e il lavoratore può decidere se accantonarlo in azienda o destinarlo ad un fondo pensione.
Il TFR è stato introdotto dalla Legge n. 297/1982 ed è disciplinato dall’articolo 2120 del Codice Civile che stabilisce come “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto”.
L’effettiva erogazione del TFR avviene in momenti diversi a seconda della tipologia di lavoro: privato o pubblico. Alcune indicazioni più precise possono essere contenute nei diversi Contratti collettivi.
Nello specifico, ai dipendenti pubblici il TFR o TFS (Trattamento di fine servizio) è erogato:
Per il pagamento del TFS sono previste anche tre modalità diverse:
Sono previsti dei casi in cui il dipendente, anche in somministrazione, può richiedere un anticipo sul TFR, che non riguarda l’intera somma e deve essere motivato.
Un aspetto che contraddistingue la gestione del Trattamento di fine rapporto è la possibilità per il dipendente di scegliere dove destinare le quote annuali maturate:
Lo scopo delle forme pensionistiche complementari come quelle INPS o Fon.Te è di garantire al lavoratore l’effettiva riscossione del Trattamento di fine rapporto di fronte al rischio che il datore di lavoro si riveli inadempiente Il lavoratore privato ha tempo sei mesi a partire dall’assunzione per dichiare a chi intende destinare il proprio TFR.
Esistono inoltre degli accordi che permettono al lavoratore che aderisce ad un fondo pensionistico contrattuale, versando anche una contribuzione aggiuntiva al TFR, di ricevere un versamento anche da parte del proprio datore di lavoro.
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Se da una parte il Trattamento di fine rapporto, pensato per essere destinato al lavoratore alla conclusione del rapporto con il datore di lavoro, dall’altra il TFR è maturato proprio durante la carriera lavorativa.
È sempre l’articolo 2120 del Codice Civile a precisare che la retribuzione annuale, utile ai fini del calcolo del TFR, comprende “tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
Con la Legge n. 297/1982 è stata introdotta la rivalutazione del Trattamento di fine rapporto. L’obiettivo è di evitare che la somma destinata al lavoratore, ma in un momento successivo alla sua maturazione, subisca una svalutazione.
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Il tema del Trattamento di fine rapporto coinvolge anche i lavoratori in somministrazione, in base al principio di parità di trattamento e per il fatto che risultino dipendenti dell’agenzia del lavoro (somministratore) per la quale sono in missione presso l’utilizzatore (azienda o ente).
Anche i lavoratori in somministrazione maturano dunque un TFR che possono decidere se accantonare in azienda o destinare a Fon.te, il fondo di pensione complementare per i dipendenti del settore terziario, al quale però possono aderire i lavoratori somministrati grazie all’azione contrattuale svolta dai sindacati del settore.
Se si decide di lasciare il TFR accantonato in azienda, sarà l’Agenzia per il lavoro a dover saldare il TFR in quanto datore di lavoro. Se si decide invece di destinarlo a Fon.te esso sarà portato nei diversi contratti di somministrazione, maturerà degli interessi, e sarà possibile chiedere un anticipo in caso di necessità secondo le regole stabilite dal fondo.
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Il Trattamento di fine rapporto è sottoposto ad una tassazione separata rispetto a quella per il normale reddito del lavoratore. È prevista:
Quando il TFR viene erogato al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è soggetto a una ritenuta fiscale alla fonte. La decisione di destinare il TFR all’azienda o ad un fondo pensione incide anche sulla tassazione del Trattamento di fine rapporto.
Quanto alla tassazione sugli interessi maturati, il TFR viene investito e produce degli interessi con il passare degli anni, una volta che è stato versato. Gli interessi maturati sul Trattamento di fine rapporto sono tassati come redditi finanziari nella dichiarazione dei redditi annuale del lavoratore.
Il tasso di tassazione sugli interessi maturati può variare a seconda del tipo di investimento e della situazione fiscale del lavoratore. Per esempio, il TFR è soggetto ad un regime fiscale agevolato se il lavoratore decide di utilizzarlo per finanziare l’acquisto della prima casa per sé e i suoi famigliari.
Il tema della tassazione del Trattamento di fine rapporto è collegato alla possibilità di richiedere il TFR anticipatamente. È possibile farlo in determinate condizioni.
Per richiedere l’anticipo il lavoratore deve inoltre avere svolto almeno 8 anni di servizio e ci sono dei limiti per quanto riguarda gli importi richiesti.
L’anticipo del TFR potrebbe comportare la perdita di interessi futuri sul TFR stesso e potrebbe essere soggetto a tassazione e a condizioni specifiche definite dalla normativa e dal contratto di lavoro. Il calcolo della tassazione diventa più complesso.
Data la complessità della materia, è consigliabile affidarsi alle conoscenze di professionisti e consulenti esperti e a fare riferimento ai servizi delle organizzazioni sindacali, come i patronati INAS CISL, per ricevere assistenza e consigli, oltre che per monitorare il corretto accantonamento del TFR.
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Il Trattamento di fine rapporto spetta non solo al lavoratore che ha raggiunto l’età pensionabile, ma è previsto sia per il dipendente che è destinatario di licenziamento, anche per giusta causa, sia per chi presenta le dimissioni.
L’erogazione può essere diretta o rateale, come da prassi.
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