Trattamento di fine rapporto (TFR): cos’è, come calcolarlo e come scegliere dove versarlo

Più comunemente è conosciuto come liquidazione, ma il contributo che viene corrisposto al termine del rapporto di lavoro è indicato come il Trattamento di fine rapporto o TFR. Vediamo insieme in cosa consiste e come può essere gestito.

Quando viene pagato il TFR di fine rapporto?

Il Trattamento di fine rapporto è un elemento della retribuzione che viene erogato di norma al lavoratore dipendente, anche in somministrazione, alla cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalle ragioni che hanno portato alla sua conclusione. Si tratta quindi di una retribuzione differita introdotta per garantire ai lavoratori una prestazione economica sia nel momento in cui è raggiunta l’età pensionabile, sia nel caso di licenziamento o dimissioni. 

Il TFR viene maturato ogni mese, e il lavoratore può decidere se accantonarlo in azienda o destinarlo ad un fondo pensione. 

Il TFR è stato introdotto dalla Legge n. 297/1982 ed è disciplinato dall’articolo 2120 del Codice Civile che stabilisce come “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro  subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto”.

L’effettiva erogazione del TFR avviene in momenti diversi a seconda della tipologia di lavoro: privato o pubblico. Alcune indicazioni più precise possono essere contenute nei diversi Contratti collettivi. 

  • In caso di lavoro privato, il datore non ha un termine preciso entro il quale procedere al versamento del trattamento di fine rapporto. Per prassi, la tempistica è fissata nell’arco di due mesi dal momento in cui il rapporto è considerato cessato. 
  • In caso di lavoro pubblico, l’erogazione tiene conto di alcuni termini, sempre a partire dalla data di fine rapporto.

Nello specifico, ai dipendenti pubblici il TFR o TFS (Trattamento di fine servizio) è erogato:

  • in 105 giorni in caso di inabilità o decesso del lavoratore;
  • in 12 mesi in caso di pensionamento;
  • in 24 mesi per tutte le altre ipotesi di cessazione del rapporto. 

Per il pagamento del TFS sono previste anche tre modalità diverse:

  • con un’unica soluzione, quando l’ammontare lordo è pari o inferiore ai 50.000 euro;
  • con due rate annuali, se compreso tra 50.000 e 100.000 euro;
  • con tre rate annuali, in caso di ammontare lordo superiore pari o superiore ai 100.000 euro. 

Sono previsti dei casi in cui il dipendente, anche in somministrazione, può richiedere un anticipo sul TFR, che non riguarda l’intera somma e deve essere motivato. 

Un aspetto che contraddistingue la gestione del Trattamento di fine rapporto è la possibilità per il dipendente di scegliere dove destinare le quote annuali maturate:

  • in azienda;
  • in un fondo di pensione integrativa apposito.

Lo scopo delle forme pensionistiche complementari come quelle INPS o Fon.Te è di garantire al lavoratore l’effettiva riscossione del Trattamento di fine rapporto di fronte al rischio che il datore di lavoro si riveli inadempiente Il lavoratore privato ha tempo sei mesi a partire dall’assunzione per dichiare a chi intende destinare il proprio TFR. 

Esistono inoltre degli accordi che permettono al lavoratore che aderisce ad un fondo pensionistico contrattuale, versando anche una contribuzione aggiuntiva al TFR, di ricevere un versamento anche da parte del proprio datore di lavoro. 

 

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Come si calcola il TFR?

Se da una parte il Trattamento di fine rapporto,  pensato per essere destinato al lavoratore alla conclusione del rapporto con il datore di lavoro, dall’altra il TFR è maturato proprio durante la carriera lavorativa.

  • Come indicato infatti dalla normativa di riferimento, l’importo di TFR viene calcolato con la somma delle singole quote di TFR che sono accantonate di anno in anno. 
  • Il calcolo della quota TFR dipende dalla propria retribuzione, dal contratto collettivo applicato in azienda e dalla tipologia di lavoratore. Nel caso della somministrazione, ad esempio, il calcolo è fatto sulla base delle ore dovute in quel mese. 

È sempre l’articolo 2120 del Codice Civile a precisare che la retribuzione annuale, utile ai fini del calcolo del TFR, comprende “tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.

Con la Legge n. 297/1982 è stata introdotta la rivalutazione del Trattamento di fine rapporto. L’obiettivo è di evitare che la somma destinata al lavoratore, ma in un momento successivo alla sua maturazione, subisca una svalutazione. 

 

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TFR per lavoratori somministrati

Il tema del Trattamento di fine rapporto coinvolge anche i lavoratori in somministrazione, in base al principio di parità di trattamento e per il fatto che risultino dipendenti dell’agenzia del lavoro (somministratore) per la quale sono in missione presso l’utilizzatore (azienda o ente). 

Anche i lavoratori in somministrazione maturano dunque un TFR che possono decidere se accantonare in azienda o destinare a Fon.te, il fondo di pensione complementare per i dipendenti del settore terziario, al quale però possono aderire i lavoratori somministrati grazie all’azione contrattuale svolta dai sindacati del settore. 

Se si decide di lasciare il TFR accantonato in azienda, sarà l’Agenzia per il lavoro a dover saldare il TFR in quanto datore di lavoro. Se si decide invece di destinarlo a Fon.te esso sarà portato nei diversi contratti di somministrazione, maturerà degli interessi, e sarà possibile chiedere un anticipo in caso di necessità secondo le regole stabilite dal fondo.  

 

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Come viene tassato il TFR a fine rapporto?

Il Trattamento di fine rapporto è sottoposto ad una tassazione separata rispetto a quella per il normale reddito del lavoratore. È prevista:

  • una tassazione al momento dell’erogazione:
  • una tassazione sugli interessi maturati. 

Quando il TFR viene erogato al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è soggetto a una ritenuta fiscale alla fonte. La decisione di destinare il TFR all’azienda o ad un fondo pensione incide anche sulla tassazione del Trattamento di fine rapporto. 

  • Se il lavoratore decide di destinare il TFR all’azienda, la tassazione prevista va dal 17% al 23%, nel caso di imprese con più di 50 dipendenti. 
  • Se al contrario decide di destinarlo ad un fondo previdenziale, la tassazione va dal 9% al 15%. 

Quanto alla tassazione sugli interessi maturati, il TFR viene investito e produce degli interessi con il passare degli anni, una volta che è stato versato. Gli interessi maturati sul Trattamento di fine rapporto sono tassati come redditi finanziari nella dichiarazione dei redditi annuale del lavoratore. 

Il tasso di tassazione sugli interessi maturati può variare a seconda del tipo di investimento e della situazione fiscale del lavoratore. Per esempio, il TFR è soggetto ad un regime fiscale agevolato se il lavoratore decide di utilizzarlo per finanziare l’acquisto della prima casa per sé e i suoi famigliari. 

Il tema della tassazione del Trattamento di fine rapporto è collegato alla possibilità di richiedere il TFR anticipatamente. È possibile farlo in determinate condizioni. 

  • Motivi pensionistici. Un lavoratore può richiedere l’anticipo del TFR per andare in pensione prima del raggiungimento dell’età pensionabile. In questo caso, il TFR può essere erogato in anticipo per consentire al lavoratore di finanziare il periodo di transizione fino all’inizio della pensione.
  • Acquisto della prima casa. In determinate circostanze, il TFR può essere anticipato per finanziare l’acquisto della prima casa. Esistono normative specifiche e condizioni da soddisfare per poter beneficiare di questa possibilità.
  • Cause di grave necessità. In casi eccezionali in cui il lavoratore si trovi in una situazione di grave necessità economica, può essere possibile richiedere l’anticipo del TFR.

Per richiedere l’anticipo il lavoratore deve inoltre avere svolto almeno 8 anni di servizio e ci sono dei limiti per quanto riguarda gli importi richiesti. 

  • Non può richiedere un importo superiore al 70% della somma che riceverebbe se presentasse le dimissioni in quel momento. 
  • La percentuale diminuisce al 30% se la richiesta è legata a motivi personali.

L’anticipo del TFR potrebbe comportare la perdita di interessi futuri sul TFR stesso e potrebbe essere soggetto a tassazione e a condizioni specifiche definite dalla normativa e dal contratto di lavoro. Il calcolo della tassazione diventa più complesso. 

Data la complessità della materia, è consigliabile affidarsi alle conoscenze di professionisti e consulenti esperti e a fare riferimento ai servizi delle organizzazioni sindacali, come i patronati INAS CISL, per ricevere assistenza e consigli, oltre che per monitorare il corretto accantonamento del TFR.

 

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Come viene pagato il TFR dopo il licenziamento?

Il Trattamento di fine rapporto spetta non solo al lavoratore che ha raggiunto l’età pensionabile, ma è previsto sia per il dipendente che è destinatario di licenziamento, anche per giusta causa, sia per chi presenta le dimissioni.

L’erogazione può essere diretta o rateale, come da prassi. 

  • Con l’erogazione diretta, il TFR può essere pagato direttamente in una somma forfettaria al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro eroga l’intero importo dovuto al lavoratore.
  • Con l’erogazione rateale, il TFR può essere pagato in più rate concordate tra le parti. Questo metodo di pagamento può essere utilizzato per diluire nel tempo il pagamento del Trattamento di fine rapporto per permettere al lavoratore di ricevere una fonte di reddito continuativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro.