Tutela della maternità e paternità per lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS: tutte le novità

Con la Circolare n.

Con la Circolare n. 109 del 16 novembre 2018, l’INPS
coerentemente con quanto disposto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81
cd. Jobs Act del Lavoro Autonomo, ha fornito istruzioni operative in
merito alla fruizione dell’indennità di maternità e paternità e
dei congedi parentali da parte dei lavoratori iscritti alla gestione
separata Inps, nello specifico parasubordinati, autonomi, associati
in partecipazione e assegnisti di ricerca.

Focus Maternità:

Spetta alle lavoratrici di percepire l’indennità per i 2 mesi
antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi a prescindere
dall’effettiva astensione lavorativa anche in caso di parto
prematuro, oltre alla possibilità di fruirne in maniera flessibile
(1 mese antecedente e 4 mesi successivi al parto).

Non sarà più necessario produrre il certificato medico all’Inps,
che invece va comunque consegnato al committente. All’Inps andrà
soltanto comunicata, attraverso l’apposita modulistica, la scelta
del regime di flessibilità.

In presenza di una gravidanza a
rischio, la lavoratrice avrà diritto a percepire l’indennità solo
in caso di effettiva astensione.

Resta fermo il requisito contributivo: infatti per poter accedere
alla tutela della maternità e paternità è necessario che siano
stati versate almeno tre mensilità contributive, dovute o versate,
comprensive dell’aliquota maggiorata, nei dodici mesi antecedenti
l’inizio del periodo indennizzabile.

Focus Congedi Parentali:

Possono usufruirne entrambi i genitori per un periodo
complessivamente di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino
(o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di
adozione/affidamento nazionale o internazionale). E’ possibile
frazionare i congedi in mesi e giorni.

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