Cosa si intende per lavoro parasubordinato?
Con il termine lavoro parasubordinato ci si riferisce ai rapporti di collaborazione che sono svolti in modo continuativo nel tempo e che sono coordinati con il committente. Allo stesso tempo l’attività viene svolta in modo prevalentemente personale e senza alcun vincolo di subordinazione.
Si possono quindi identificare nei rapporti di lavoro parasubordinato due parti ben distinte:
- il collaboratore, che si impegna a svolgere l’attività lavorativa;
- il committente, che beneficia dell’attività condotta dal collaboratore.
Il fatto stesso che si faccia riferimento ad un committente e ad un collaboratore lascia intuire che questa tipologia di rapporto professionale abbia tutte le caratteristiche di un lavoro autonomo. Allo stesso tempo ritroviamo tratti tipici di un rapporto di lavoro subordinato dal momento che non si esclude una forma di coordinamento tra le parti.
Da parte sua, il collaboratore si impegna a svolgere un servizio o un’opera in modo del tutto analogo ad un lavoratore autonomo e dunque senza alcun vincolo di subordinazione. Al collaboratore spettano tutele simili a quelle di un lavoratore subordinato.
La materia delle collaborazioni è stata oggetto di una profonda riforma con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 che, per esempio, ha abolito una delle forme più diffuse di lavoro parasubordinato come il contratto di lavoro a progetto (co.co.pro.), inizialmente introdotto dalla Legge Biagi (Legge n.30/2003).
Questa tipologia di collaborazione doveva presentare determinate caratteristiche. Tra l’altro se il rapporto di lavoro parasubordinato nascondeva in realtà una forma di dipendenza, il lavoratore poteva essere tutelato in sede giudiziaria. Era inoltre richiesta la forma scritta del contratto: in caso contrario, veniva trasformato in un contratto di lavoro subordinato. Non era quindi consentito alcun periodo di prova, che invece è contemplato dalla subordinazione.
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Quali contratti sono parasubordinati?
Escluso dunque il contratto a progetto non più applicabile, una forma di lavoro parasubordinato molto diffusa in Italia è la collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).
Identifica un rapporto di lavoro autonomo con alcune caratteristiche riconducibili al lavoro subordinato. Prendendo come riferimento normativo la Legge 81/2017, che ha modificato l’art. 409 del Codice di Procedura civile, “la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto della modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.
Ritornano così tre punti fondamentali:
- il comune accordo tra le parti;
- la prestazione autonoma del collaboratore;
- il coordinamento del committente.
È importante porre attenzione sul fatto che si tratta di una collaborazione continuativa e coordinata prevalentemente personale: il lavoratore organizza autonomamente l’attività che deve essere svolta da lui direttamente e non può essere delegata ad altri soggetti.
Le caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa comprendono:
- la possibilità dell’utilizzo di mezzi che sono di proprietà del committente;
- la sede dell’azienda o dell’organizzazione o un’altra sede messa sempre a disposizione del committente come luogo di lavoro;
- l’assenza di obbligo a rispettare gli orari di lavoro e a dover giustificare eventuali assenze.
Altre forme di rapporto subordinato sono le collaborazioni organizzate dal committente: la modalità di esecuzione della prestazione è organizzata dal committente per ciò che riguarda tempi e luoghi di lavoro.
A questa tipologia di lavoratore va riconosciuta la parità di trattamento economico, contributivo e normativo dei lavoratori subordinati: dalla retribuzione ai permessi, dalle ferie alla maternità, dalla malattia all’infortunio, per citarne alcuni.
I contratti di collaborazione organizzate dal committente esclusi dalle forme di subordinazione riguardano:
- le collaborazioni prestate nell’esercizio di attività per le quali è richiesta l’iscrizione ad un ordine professionale;
- le collaborazione disciplinate da accordi collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale e legate a particolari esigenze produttive ed organizzative del settore interessato;
- le attività svolte da amministratori e sindaci di società e da partecipanti a favore di collegi e commissioni;
- le collaborazioni per associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al CONI.
Quanto alla Pubblica Amministrazione, non sono possibili collaborazioni coordinate e continuative a partire dal 2019.
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Chi rientra nel lavoro subordinato?
Per comprendere meglio la differenza tra un rapporto di lavoro parasubordinato e subordinato, l’art. 2094 del Codice civile fornisce la definizione di lavoratore subordinato: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
Gli elementi che rendono un lavoro subordinato sono sostanzialmente due:
- l’eterodirezione, vale a dire la facoltà del datore di impartire ordini e istruzioni al lavoratore;
- la dipendenza, vale a dire lo svolgimento della prestazione lavorativa all’interno di un contesto organizzativo e produttivo che fa riferimento al datore.
L’articolo 2 del D.Lgs. 81/2015 invece stabilisce che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato viene applicata, nell’ambito dei rapporti parasubordinati, se si concretizza una modalità di esecuzione organizzata dal committente sui tempi di esecuzioni e sul luogo di lavoro.
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Cos’è la Gestione separata per i parasubordinati?
Per la vasta platea di lavoratori parasubordinati (tra cui i beneficiari di assegni di ricerca o i medici con un contratto di formazione specialistica) è prevista l’iscrizione alla Gestione separata INPS.
La Gestione separata è il fondo per l’assicurazione previdenziale rivolta ai lavoratori autonomi che non rientrano un’attività prevista dalle gestioni speciali INPS o che non figurano come liberi professionisti iscritti ad una Cassa previdenziale di riferimento.
L’iscrizione alla Gestione separata è rivolta anche alle forme di collaborazione coordinata e continuativa.
La posizione contributiva di un lavoratore parasubordinato con una collaborazione coordinata e continuativa si articola secondo il seguente schema:
- i contributi sono per 1/3 a carico del collaboratore;
- per 2/3 a carico del committente.
Nella busta paga del lavoratore, quindi, va riportata la voce sui contributi richiesti. Il cedolino è emesso dal committente e la somma corrisponde al compenso dovuto al collaboratore, trattenendo le imposte. Il lavoratore non è così tenuto ad aprire una Partita IVA e nemmeno ad emettere una fattura.
Resta a carico del committente il dovere di effettuare il versamento dei contributi anche per la quota del collaboratore.
Tra le indennità per i lavoratori co.co.co. è ricompresa DIS-COLL, erogata mensilmente dall’INPS per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati. La durata massima dell’indennità è di 12 mesi. È riconosciuta ai soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione Separata, non pensionati e che non siano titolari di Partita IVA.